Mobbing e prescrizione del diritto al risarcimento del danno: sentenza Cassazione Civile

La Suprema Corte nel luglio 2007 ha giudicato in merito ad una richiesta di risarcimento del danno contro un datore di lavoro il quale, pur informato, aveva omesso di adottare gli opportuni provvedimenti per tutelare il lavoratore e la moglie da continue aggressioni e minacce sul lavoro

La Cassazione Civile, con la sentenza del 20 luglio 2007 n. 16148, ha giudicato in merito ad una richiesta di condanna al risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale e violazione dell’art. 2087 CC.
Il ricorrente, dirigente di una agenzia di una grande s.p.a, sosteneva che il proprio datore di lavoro, benché costantemente informato, aveva omesso di adottare gli opportuni provvedimenti per tutelare l’esponente e la moglie dalle continue aggressioni e minacce degli altri dipendenti, iniziate alla fine degli anni 70 e proseguite fino al novembre 1987. Per tali fatti delittuosi era stato iniziato un procedimento penale a carico di quattro dipendenti per i reati di furto, ingiurie, minacce e lesioni personali, concluso in data 13 novembre 1987 con sentenza istruttoria di improcedibilità per amnistia.
Egli lamentava inoltre che il datore di lavoro, benché a conoscenza dei fatti suddetti, aveva altresì omesso di accogliere le sue domande di trasferimento. Sosteneva che, in conseguenza del comportamento negligente dell’azienda e per effetto delle continue aggressioni e minacce, egli stesso aveva subito dapprima una grave debilitazione psico fisica, seguita poi da un infarto, mentre la moglie era deceduta il 16 gennaio 1992.
La Corte, trovandosi a giudicare in merito al termine di prescrizione del diritto a richiedere il risarcimento del danno da parte del dipendente, stabilisce che “A fronte della allegazione da parte del ricorrente di fatti delittuosi protratti nel tempo e della colpevole negligenza del datore di lavoro per tutto il tempo in cui i reati sono stati commessi, ciascuno dei quali era idoneo a fondare la richiesta di risarcimento, non è conforme al diritto sostenere che in caso di pluralità di fatti illeciti protratti nel tempo il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento della commissione del primo degli episodi denunciati, poiché anche i successivi illeciti sono potenzialmente idonei a determinare una autonoma lesione del diritto e quindi a fondare una domanda di risarcimento.
Neppure è conforme a diritto far decorrere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno dal fatto illecito lesivo anziché dal manifestarsi all’esterno della produzione del danno. In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, sia per responsabilità contrattuale che per responsabilità extracontrattuale, questa Corte ha ripetutamente affermato che il termine di prescrizione ex art. 2935 C.C. inizia a decorrere non già dal momento in cui il fatto del terzo viene a ledere l’altrui diritto, bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile (cfr. Cass. n. 12666 del 2003, Cass. n. 9927 del 2000, Cass. n. 8845 del 1995, Cass. n. 3206 del 1989, Cass. n. 4532 del 1987).
Per tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso, dunque, deve essere accolto. Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice, designato in dispositivo, che si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati e procederà a tutti gli accertamenti del caso che non risulta essere stati espletati dai giudici di merito.”

Per una ricognizione della giurisprudenza sul mobbing, v. A.Guardavilla,Il mobbing nell’ordinamento giuridico, in Rivista Ambiente e Lavoro, settembre 2006, p. 39.

AG

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