Il problema del mobbing ha fatto i primi passi in Parlamento con la messa a punto, da parte del Comitato ristretto della Commissione lavoro del Senato, di un testo unificato che raccoglie le diverse proposte di legge in materia, e che è stato illustrato il 2 febbraio scorso. Nel link riportiamo lo schema di testo unificato per i disegni di legge 122 e connessi.
Al fine di debellare il fenomeno del mobbing, è stato messo a punto dal Comitato ristretto della Commissione Lavoro del Senato un testo unificato in materia. Nel testo viene data innanzitutto una definizione elastica del mobbing in modo da ricomprendere tutti i fenomeni di violenza e persecuzione psicologica caratterizzati da un minimo comun denominatore, costituito da un elemento oggettivo – ossia la continuità e sistematicità di atti e comportamenti persecutori tenuti in ambito lavorativo – e da un elemento teleologico, consistente nella finalizzazione specifica di tali atti, volti appunto a danneggiare lintegrità psico-fisica della lavoratrice o del lavoratore. Viene altresì prefigurata una disciplina specifica per i casi in cui vengano denunciati, da parte di singoli o di gruppi di lavoratori, atti o comportamenti persecutori ; in tale ipotesi si stabilisce che il datore di lavoro o il committente, sentite le rappresentanze sindacali, ricorra, ove ne ravvisi la necessità, a norme di consultazione dei lavoratori dellarea interessata, provveda tempestivamente allaccertamento dei fatti denunciati e predisponga misure idonee per il loro superamento. Estato poi dedicato un apposito articolo allattività di informazione, proprio per sottolineare lessenzialità della stessa nellambito della prevenzione del mobbing. Sono stati poi previsti due differenti moduli informativi: uno periodico, effettuato dai datori di lavoro o dai committenti, pubblici e privati, e dalle rappresentanze sindacali, e laltro attivabile su specifica richiesta del lavoratore, a cui i datori di lavoro e dai committenti sono tenuti a dare tutte le informazioni, pertinenti ai motivi soggettivi del richiedente e rilevanti, relative allassegnazione degli incarichi, ai trasferimenti, alle variazioni delle mansioni e delle qualifiche e allutilizzo dei lavoratori.Estato anche contemplato uno specifico diritto dei lavoratori di riunirsi fuori dellorario di lavoro, nei limiti di cinque ore su base annuale, per discutere riguardo alle violenze ed alle persecuzioni psicologiche sul lavoro. Sul piano della responsabilità disciplinare è stato stabilito che a coloro che pongono in essere atti o comportamenti qualificabili come mobbing si applicano le misure previste con riferimento a tale tipo di responsabilità. La medesima responsabilità grava su chi denuncia consapevolmente atti i comportamenti persecutori inesistenti, al fine di trarre vantaggio per se e per altri.Infine, il testo unificato prevede che nellambito delle forme di tutela dal mobbing venga valorizzato anche il ruolo delle c.d. soft laws e della contrattazione collettiva, essendo stata conferita ai soggetti che stipulano i contratti collettivi nazionali di lavoro la facoltà di adottare codici antimolestie e, in particolare, codici volti alla prevenzione degli atti e comportamenti persecutori posti in essere sul lavoro, anche mediante procedure di carattere conciliativo e tecniche incentivanti.
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