Mobbing: il Testo elaborato dal Comitato ristretto della Commissione lavoro del Senato

Il problema del “ mobbing” ha fatto i primi passi in Parlamento con la messa a punto, da parte del Comitato ristretto della Commissione lavoro del Senato, di un testo unificato che raccoglie le diverse proposte di legge in materia, e che è stato illustrato il 2 febbraio scorso. Nel link riportiamo lo schema di testo unificato per i disegni di legge 122 e connessi.

Al fine di debellare il “ fenomeno” del mobbing, è stato messo a punto dal Comitato ristretto della Commissione Lavoro del Senato un testo unificato in materia. Nel testo viene data innanzitutto una definizione elastica del mobbing in modo da ricomprendere tutti i fenomeni di violenza e persecuzione psicologica caratterizzati da un minimo comun denominatore, costituito da un elemento oggettivo – ossia la continuità e sistematicità di atti e comportamenti persecutori tenuti in ambito lavorativo – e da un elemento teleologico, consistente nella finalizzazione specifica di tali atti, volti appunto a danneggiare l’integrità psico-fisica della lavoratrice o del lavoratore. Viene altresì prefigurata una disciplina specifica per i casi in cui vengano denunciati, da parte di singoli o di gruppi di lavoratori, atti o comportamenti persecutori ; in tale ipotesi si stabilisce che il datore di lavoro o il committente, sentite le rappresentanze sindacali, ricorra, ove ne ravvisi la necessità, a norme di consultazione dei lavoratori dell’area interessata, provveda tempestivamente all’accertamento dei fatti denunciati e predisponga misure idonee per il loro superamento. E’stato poi dedicato un apposito articolo all’attività di informazione, proprio per sottolineare l’essenzialità della stessa nell’ambito della prevenzione del mobbing. Sono stati poi previsti due differenti moduli informativi: uno periodico, effettuato dai datori di lavoro o dai committenti, pubblici e privati, e dalle rappresentanze sindacali, e l’altro attivabile su specifica richiesta del lavoratore, a cui i datori di lavoro e dai committenti sono tenuti a dare tutte le informazioni, pertinenti ai motivi soggettivi del richiedente e rilevanti, relative all’assegnazione degli incarichi, ai trasferimenti, alle variazioni delle mansioni e delle qualifiche e all’utilizzo dei lavoratori.E’stato anche contemplato uno specifico diritto dei lavoratori di riunirsi fuori dell’orario di lavoro, nei limiti di cinque ore su base annuale, per discutere riguardo alle violenze ed alle persecuzioni psicologiche sul lavoro. Sul piano della responsabilità disciplinare è stato stabilito che a coloro che pongono in essere atti o comportamenti qualificabili come mobbing si applicano le misure previste con riferimento a tale tipo di responsabilità. La medesima responsabilità grava su chi denuncia consapevolmente atti i comportamenti persecutori inesistenti, al fine di trarre vantaggio per se e per altri.Infine, il testo unificato prevede che nell’ambito delle forme di tutela dal mobbing venga valorizzato anche il ruolo delle c.d. soft laws e della contrattazione collettiva, essendo stata conferita ai soggetti che stipulano i contratti collettivi nazionali di lavoro la facoltà di adottare codici antimolestie e, in particolare, codici volti alla prevenzione degli atti e comportamenti persecutori posti in essere sul lavoro, anche mediante procedure di carattere conciliativo e tecniche incentivanti.

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