Nel S.O. n. 104 della Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 2005 è pubblicato il Decreto 19 maggio 2005 del Ministero della salute recante le Modalità di attuazione delle disposizioni contenute nellart. 7 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping
Il Ministro della salute, richiamandosi in particolare alla direttiva 2001/83/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano e successive integrazione e modificazioni e allemendamento dellappendice della Commissione Europea contro il doping nello sport recante la nuova lista di riferimento delle classi farmacologiche di sostanze dopanti e di metodi di doping vietati , entrato in vigore il 1° gennaio 2005, ha emanato il Decreto 19 maggio 2005 riguardante le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nellart. 7 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping.
Come recita lart. 1 del citato decreto ministeriale , le disposizioni del presente articolo si applicano ai medicinali autorizzati ai sensi del decreto 29 maggio 1991, n.178, di seguito denominate specialità medicinali, e inclusi nella lista di cui al decreto 13 aprile 2005 del Ministero della salute e successive modificazioni ed integrazioni.
2.I titolari di autorizzazione allimmissione in commercio (AIC) sono tenuti a trasmettere entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno allAgenzia Italiana del Farmaco i dati riferiti allanno precedente relativi, per ogni singola confezione, alle quantità prodotte, importate, distribuite e vendute utilizzando il sistema informatico Sirio. Tale obbligo si ritiene soddisfatto con linvio dei dati di commercializzazione di cui allart. 1 del decreto 24 maggio 2002:
3.Letichettatura.ed il foglio illustrativo devono essere modificati come appresso indicato:
a(letichettatura dellimballaggio esterno deve includere un pittogramma conforme a quello riportato nellallegato al decreto 24 settembre 2003,
b)il foglio illustrativo deve riportare al paragrafo Avvertenze speciali la frase: Per chi svolge attività sportiva luso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce doping e può determinare comunque positività ai test anti-doping.
Come recita lart. 1 del citato decreto ministeriale , le disposizioni del presente articolo si applicano ai medicinali autorizzati ai sensi del decreto 29 maggio 1991, n.178, di seguito denominate specialità medicinali, e inclusi nella lista di cui al decreto 13 aprile 2005 del Ministero della salute e successive modificazioni ed integrazioni.
2.I titolari di autorizzazione allimmissione in commercio (AIC) sono tenuti a trasmettere entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno allAgenzia Italiana del Farmaco i dati riferiti allanno precedente relativi, per ogni singola confezione, alle quantità prodotte, importate, distribuite e vendute utilizzando il sistema informatico Sirio. Tale obbligo si ritiene soddisfatto con linvio dei dati di commercializzazione di cui allart. 1 del decreto 24 maggio 2002:
3.Letichettatura.ed il foglio illustrativo devono essere modificati come appresso indicato:
a(letichettatura dellimballaggio esterno deve includere un pittogramma conforme a quello riportato nellallegato al decreto 24 settembre 2003,
b)il foglio illustrativo deve riportare al paragrafo Avvertenze speciali la frase: Per chi svolge attività sportiva luso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce doping e può determinare comunque positività ai test anti-doping.
Approfondimenti