Controversie transfrontaliere-Norme minime per il patrocinio dello Stato

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 1 luglio 2005 è pubblicato il Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n.116 riguardante l’”Attuazione della direttiva 2003/8/CE intesa a migliorare l’accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie”.

Con il Decreto legislativo n. 116 del 27 maggio 2005 il Presidente della Repubblica ha emanato le disposizioni per l’attuazione della direttiva 2003/8/CE relative al miglioramento dell’accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso le misure necessarie affinché sia assicurato il patrocinio a spese dello Stato nei processi civile, anche per controversie di natura commerciale.
Ai fini di tale decreto legislativo, per controversia transfrontaliera si intende una controversia in cui la parte che chiede il patrocinio è domiciliata regolarmente soggiornante sul territorio di uno Stato appartenente all’Unione europea diverso da quello ove pende il processo in cui la sentenza deve essere eseguita.
Lo Stato dell’Unione europea in cui una parte è domiciliata è determinato conformemente all’articolo 59 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000,concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
Per l’ammissione al patrocinio occorre che il titolare abbia un reddito annuo lordo dichiarato ai fini fiscali non superiore a euro 9.296,22.

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