Sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2005 è pubblicata la Legge 4 luglio 2005, n. 123 relativa alle Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia.
Come definito dalla Legge 4 luglio 2005, n. 123 la malattia celiaca o celiachia è una intolleranza permanente al glutine ed è riconosciuta come malattia sociale.
Gli interventi previsti dalla citata legge sono diretti, unitamente agli interventi generali del Servizio sanitario nazionale, e favorire il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da celiachia.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dovranno predisporre, nellambito dei rispettivi piani sanitari e nei limiti delle risorse indicati nel Fondo sanitario nazionale, progetti obiettivo, azioni programmatiche e altre idonee iniziative dirette a fronteggiare la malattia celiaca.
Gli interventi nazionali e regionali sono rivolti ai seguenti obiettivi:
a)effettuare la diagnosi precoce della malattia celiaca e della dermatite expetiforme;
b)migliorare le modalità di cura dei cittadini celiaci;
c)effettuare la diagnosi precoce e la prevenzione delle complicanze della malattia celiaca;
d)agevolare linserimento dei celiaci nelle attività scolastiche, sportive e lavorative attraverso un accesso equo e sicuro ai servizi di ristorazione collettiva;
e)migliorare leducazione sanitaria della popolazione sulla malattia celiaca;
f)favorire leducazione sanitaria del cittadino celiaco e della sua famiglia;
g)provvedere alla preparazione e allaggiornamento professionali del personale sanitario;
h)predisporre gli opportuni strumenti di ricerca.
Ai fini della diagnosi precoce e della prevenzione delle complicanze della malattia celiaca, le regioni e le province autonome dovranno definire un programma articolato che permetta di assicurare la formazione e laggiornamento professionali della classe medica sulla conoscenza della malattia celiaca, siano essi sintomatici o appartenenti a categorie a rischio, oltre prevenire le complicanze e monitorare le patologie associate alla malattia celiaca.
Gli interventi previsti dalla citata legge sono diretti, unitamente agli interventi generali del Servizio sanitario nazionale, e favorire il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da celiachia.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dovranno predisporre, nellambito dei rispettivi piani sanitari e nei limiti delle risorse indicati nel Fondo sanitario nazionale, progetti obiettivo, azioni programmatiche e altre idonee iniziative dirette a fronteggiare la malattia celiaca.
Gli interventi nazionali e regionali sono rivolti ai seguenti obiettivi:
a)effettuare la diagnosi precoce della malattia celiaca e della dermatite expetiforme;
b)migliorare le modalità di cura dei cittadini celiaci;
c)effettuare la diagnosi precoce e la prevenzione delle complicanze della malattia celiaca;
d)agevolare linserimento dei celiaci nelle attività scolastiche, sportive e lavorative attraverso un accesso equo e sicuro ai servizi di ristorazione collettiva;
e)migliorare leducazione sanitaria della popolazione sulla malattia celiaca;
f)favorire leducazione sanitaria del cittadino celiaco e della sua famiglia;
g)provvedere alla preparazione e allaggiornamento professionali del personale sanitario;
h)predisporre gli opportuni strumenti di ricerca.
Ai fini della diagnosi precoce e della prevenzione delle complicanze della malattia celiaca, le regioni e le province autonome dovranno definire un programma articolato che permetta di assicurare la formazione e laggiornamento professionali della classe medica sulla conoscenza della malattia celiaca, siano essi sintomatici o appartenenti a categorie a rischio, oltre prevenire le complicanze e monitorare le patologie associate alla malattia celiaca.
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