Modalità di attuazione della lotta contro il doping

Nel S.O. n. 104 della Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 2005 è pubblicato il Decreto 19 maggio 2005 del Ministero della salute recante le Modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 7 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante “Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping”

Il Ministro della salute, richiamandosi in particolare alla direttiva 2001/83/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano e successive integrazione e modificazioni e all’emendamento dell’appendice della Commissione Europea contro il doping nello sport recante la nuova lista di riferimento delle classi farmacologiche di sostanze dopanti e di metodi di doping vietati , entrato in vigore il 1° gennaio 2005, ha emanato il Decreto 19 maggio 2005 riguardante le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 7 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante “Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping”.
Come recita l’art. 1 del citato decreto ministeriale , “le disposizioni del presente articolo si applicano ai medicinali autorizzati ai sensi del decreto 29 maggio 1991, n.178, di seguito denominate specialità medicinali, e inclusi nella lista di cui al decreto 13 aprile 2005 del Ministero della salute e successive modificazioni ed integrazioni”.
“2.I titolari di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) sono tenuti a trasmettere entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno all’Agenzia Italiana del Farmaco” i dati riferiti all’anno precedente relativi, per ogni singola confezione, alle quantità prodotte, importate, distribuite e vendute utilizzando il sistema informatico Sirio. Tale obbligo si ritiene soddisfatto con l’invio dei dati di commercializzazione di cui all’art. 1 del decreto 24 maggio 2002:
“3.L’etichettatura.ed il foglio illustrativo devono essere modificati come appresso indicato:
a(l’etichettatura dell’imballaggio esterno deve includere un pittogramma conforme a quello riportato nell’allegato al decreto 24 settembre 2003,
b)il foglio illustrativo deve riportare al paragrafo “Avvertenze speciali” la frase: “Per chi svolge attività sportiva l’uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce doping e può determinare comunque positività ai test anti-doping”.

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