Dopo aver ricevuto una domanda, lAutorità informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione ed esprime un parere in merito alla salute in questione.
Spetta alla Commissione prendere una decisione sullautorizzazione delle indicazioni sulla salute tenendo conto del parere espresso dallAutorità.
Il presente regolamento concerne due pareri riguardanti domande di autorizzazione di indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia, di cui allart. 14, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1924/2006, e tre pareri riguardanti domande di autorizzazione di indicazioni che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini, di cui allarticolo 14, paragrafo 1, lettera b) dello stesso regolamento citato.
Uno degli obiettivi del regolamento (CE) n. 1924/2006 è garantire che le indicazioni sulla salute siano veritiere, chiare, affidabili e utili ai consumatori, e a questo riguardo devono essere prese in considerazione la formulazione e la presentazione di tali indicazioni. Quindi se una indicazione è formulata in modo da avere per i consumatori lo stesso significato di una indicazione sulla salute autorizzata, perché asserisce lesistenza dello stesso rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi costituenti e la salute, deve essere soggetta alle stesse condizioni indicate nellallegato 1.
Le misure di cui al presente regolamento che sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare – sono state stabilite tenendo conto delle osservazioni dei richiedenti e dei cittadini pervenute alla Commissione in conformità dellarticolo 16, paragrafo 6, del regolamento(CE) n. 1924/2006:
Pertanto le indicazioni di cui allallegato 1 del presente regolamento possono essere riportate sugli alimenti commercializzati nellUnione europea alle condizioni specificate nellallegato stesso.
Le indicazioni sulla salute di cui allarticolo 14, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1924/2006 figuranti nellallegato II del presente regolamento, possono continuare ad essere utilizzate per un periodo di sei mesi dallentrata in vigore del presente regolamento.
(LG-FF)