Modalità di autorizzazione per le indicazioni sulla salute riportate sui prodotti alimentari.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 279/1 del 23 ottobre 2010 è pubblicato il Regolamento(UE) N. 957/2010 della Commissione del 22 ottobre 2010 concernente l’autorizzazione o il rifiuto dell’autorizzazione di determinate indicazioni sulla salute riportate sui prodotti alimentari, relative alla riduzione dei rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini.

Il Regolamento(CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, stabilisce, ra l’altro, che le domande di autorizzazione delle indicazioni sulla salute possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare all’autorità nazionale competente di uno Stato membro. L’autorità nazionale competente trasmette le domande valide all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EISA).

Dopo aver ricevuto una domanda, l’Autorità informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione ed esprime un parere in merito alla salute in questione.
Spetta alla Commissione prendere una decisione sull’autorizzazione delle indicazioni sulla salute tenendo conto del parere espresso dall’Autorità.

Il presente regolamento concerne due pareri riguardanti domande di autorizzazione di indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia, di cui all’art. 14, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1924/2006, e tre pareri riguardanti domande di autorizzazione di indicazioni che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini, di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera b) dello stesso regolamento citato.

Uno degli obiettivi del regolamento (CE) n. 1924/2006 è garantire che le indicazioni sulla salute siano veritiere, chiare, affidabili e utili ai consumatori, e a questo riguardo devono essere prese in considerazione la formulazione e la presentazione di tali indicazioni. Quindi se una indicazione è formulata in modo da avere per i consumatori lo stesso significato di una indicazione sulla salute autorizzata, perché asserisce l’esistenza dello stesso rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi costituenti e la salute, deve essere soggetta alle stesse condizioni indicate nell’allegato 1.

Le misure di cui al presente regolamento – che sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare – sono state stabilite tenendo conto delle osservazioni dei richiedenti e dei cittadini pervenute alla Commissione in conformità dell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento(CE) n. 1924/2006:
Pertanto le indicazioni di cui all’allegato 1 del presente regolamento possono essere riportate sugli alimenti commercializzati nell’Unione europea alle condizioni specificate nell’allegato stesso.

Le indicazioni sulla salute di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1924/2006 figuranti nell’allegato II del presente regolamento, possono continuare ad essere utilizzate per un periodo di sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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