Modificata la disciplina sul marchio comunitario

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione europea L 70/1 il Regolamento (CE) n. 422/2004 del 19.2.2004 che modifica il regolamento(CE) n.40/94.

Il Consiglio dell’ Unione europea, tenendo conto della proposta della Commissione, ha ritenuto che il sistema del marchio comunitario, pur rilevandosi perfettamente valido rispetto agli aspetti stabiliti, debba essere modificato, per renderlo accessibile a tutti gli utenti, senza condizioni di reciprocità, equivalenza e/o nazionalità, e anche per favorire gli scambi del mercato mondiale. L’ esperienza acquisita con l’ applicazione del sistema – viene affermato in sede di Consiglio UE – ha dimostrato che è possibile migliorare alcuni aspetti della procedura, modificando alcuni punti ed inserirne altri per offrire agli utenti un prodotto di maggior qualità e sempre competitivo. E’ partendo da queste considerazioni che è stato adottato il Regolamento (CE) n. 422/2004 del Consiglio del 19 febbraio 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione Europea L 70/1 del 9 marzo 2004.Il provvedimento stabilisce che possono essere titolari di marchi comunitari ” le persone fisiche o giuridiche , compresi gli enti di diritto pubblico”, dando quindi la possibilità di estendere il numero degli aspiranti al marchio stesso. Inoltre in caso di opposizione del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se e in quanto, conformemente ad una normativa comunitaria o alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto segno. Le nuove regole stabiliscono che non può essere esteso il titolo di marchio comunitario ai loghi che contengono denominazione d’ origine e indicazioni geografiche e cadono i vincoli di cittadinanza, nazionalità, collocazione della sede e mutuo riconoscimento normativo per privati, imprese ed enti pubblici stranieri interessati a richiedere il marchio comunitario. Per quanto riguarda la procedura d’ insolvenza, nella quale un marchio comunitario può essere incluso, è quella che è stata avviata nello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Vengono anche ridefiniti i compiti amministrativi degli uffici competenti per la registrazione del marchio, prescrivendo che una volta presentata la domanda, deve essere redatta una relazione di ricerca indicando i marchi comunitari anteriori e le domande anteriori di marchio comunitario, in modo da impedire, eventualmente, il rilascio della tutela comunitaria a marchi già registrati.Il nuovo regolamento entrerà in vigore gradualmente, ovvero a decorrere da una data stabilita dalla Commissione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’ Unione europea, ” quando le necessarie misure di esecuzione saranno state adottate”.

Fonte: Eur-Lex

Approfondimenti

Precedente

Prossimo