Modificate prescrizioni di salute e sicurezza per esposizione rischi campi elettromagnetici.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 148/88 del 26-4-2008 è pubblicata la Direttiva 2008/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 che modifica la direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16 , paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

Come indicato nelle considerazioni della nuova direttiva, la direttiva 2004/40/CE prevede valori di azione e valori limite fondati sulle raccomandazioni della Commissione internazionale per la protezione delle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP).

Nuovi studi scientifici dell’ICNIRP riguardanti gli effetti sulla salute dell’esposizione alle radiazioni elettromagnetiche, pubblicati dopo l’adozione della citata direttiva, sono stati presentati al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

I risultati di tali studi scientifici sono attualmente esaminati dalla Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti nel quadro di revisione delle sue raccomandazioni attualmente in corso , da un lato, e dall’altro dall’Organizzazione mondiale della sanità nel quadro della revisione dei suoi “criteri d’igiene ambientale”, dall’altro lato. Le nuove raccomandazioni , che saranno pubblicate entro la fine del 2008, potrebbero contenere elementi in grado di indurre modifiche sostanziali dei valori di azione e dei valori limite.

In tale contesto è opportuno riesaminare in modo approfondito l’eventuale incidenza dell’attuazione della direttiva 2004/40/CE sull’utilizzo delle procedure mediche basate sulla risonanza magnetica per immagini e su talune attività industriali. La Commissione ha avviato uno studio volto a valutare in modo diretto e quantitativo la situazione per quanto riguarda la risonanza magnetica per immagini. I risultati di tale studio, disponibili all’inizio del 2008, e di quelli di studi analoghi avviati negli Stati membri , dovrebbero essere presi in considerazione al fine di garantire un equilibrio tra la prevenzione dei rischi potenziali per la salute dei lavoratori e l’accesso ai vantaggi offerti dall’impiego efficace delle tecnologie mediche in questione.

Il tempo necessario per ottenere e analizzare tali nuove informazioni e per elaborare e adottare una nuova proposta di direttiva giustifica il rinvio di quattro anni della scadenza per il recepimento della direttiva 2004/40/CE.
Conseguentemente l’adozione della direttiva del 23 aprile 2008 prevede all’articolo 1 che:
“All’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE, il primo comma è sostituito dal seguente:
“1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 aprile 2012. Essi ne informano immediatamente la Commissione”.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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