In Italia gran parte delle cause in materia di diritto industriale viene iniziata con procedimenti di urgenza. Rispetto ad altri paesi in cui le cause di merito hanno una durata che può variare dai sei mesi ai due anni, in Italia la durata media di una causa di diritto industriale è i due/tre anni.Come scrive Vincenzo Jandoli su Italia Oggi di venerdì 20 agosto, Va detto che da quando sono state attuate le sezioni specializzate di Diritto Industriale presso 12 Tribunali in tutta Italia (quelle espressamente indicate a tale scopo dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 entrato in vigore l11 luglio 2003) in alcune sezioni la durata delle cause è diminuita. Ma per molte imprese attendere anche soli due anni per ottenere una decisione giudiziaria (ovviamente di primo grado) è comunque inaccettabile.
Laltra novità prevista dal decreto presidenziale di riforma, che sarà sicuramente apprezzata dagli operatori del settore, è che larticolo 122 del Cpi (Legittimazione allazione di nullità e di decadenza) che prevedeva al comma 4 lazione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale è esercitata in contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro quali aventi diritto che aveva indotto alcune sezioni specializzate nel diritto industriale, nelle cause in cui veniva svolta un domanda di nullità del brevetto o modello azionato, a ritenere gli inventori, in quanto soggetti annotati nel registro presso lUfficio marchi e brevetti, soggetti alla richiesta preliminare della loro chiamata in giudizio, rallentando il processo brevettale.
Il nuovo comma 4 prevede ora che Lazione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale è esercitata in contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro quali aventi diritto in quanto titolari di esso.
Unaltra importante novità della riforma del Codice della proprietà industriale è che i trattamenti chirurgici e diagnostici sono tutelati come invenzioni e che le biotecnologie sono brevettabili.
In particolare lo sono i metodi di trattamento chirurgico e diagnostico, sia per il corpo umano che per quello animale. Infatti, assieme alle innovazioni in fatto di varietà animali e vegetali e ai procedimenti biologici effettuati per ottenerle saranno considerate vere e proprie invenzioni.
Con questa riforma lItalia compie un altro passo decisivo verso larmonizzazione con le normative internazionali i n materia di proprietà industriale.
Da sottolineare che lintroduzione di una nuova sezione relativa alle invenzioni biotecnologiche, viene particolarmente apprezzata in quanto necessaria in un momento in cui il settore delle biotecnologie in Italia raggiunge quota 6,8 miliardi di euro di fatturato e con 319 aziende si candida a volano della ripresa economica italiana post 2009. Fra laltro il decreto legislativo assicura anche una maggiore protezione a chi brevetta, uniformandosi al testo rivisto della Convenzione sul brevetto europeo (Cbe).