Modificato il criterio di classificazione dei laghi

Il Decreto 29 dicembre 2003, n. 391 del Ministero dell’ ambiente e della tutela del territorio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2004.

Sostanziali modifiche sono state apportate dal Ministero dell’ ambiente e della tutela del territorio al Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 riguardante il testo vigente relativo alle ” Disposizioni sulla tutela delle acque dall’ inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’ inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”(vedi S.O. della G.U. n. 124 del 29.5.1999). Infatti, con l’ emanazione del Decreto 29 dicembre 2003, n. 391 che riguarda il ” Regolamento recante la modifica del criterio di classificazione dei laghi di cui all’ Allegato I, tabella 11, punto 3.3.3. del decreto legislativo n. 152 del 1999″ è stata introdotta una nuova metodologia per la classificazione dello stato ecologico dei laghi, tenendo conto di una nota del 10 luglio 2002 dell’ Istituto di Ricerca sulle acque (IRSA) del CNR nella quale viene espressa la difficoltà sull’ applicazione del citato criterio di classificazione dello stato ecologico dei laghi, ritenendo che la scala adottata esclude ” situazione di qualità delle acque lentiche ” e tenendo anche presente di una successiva nota, sempre dell’ IRSA, del 25 novembre 2002 con la quale è proposta la modifica del punto 3.3.3. dell’ allegato 1 del citato decreto legislativo n. 152 del 1999, basata sull’ introduzione di due tabelle a doppia entrata, per la valutazione del livello per l’ ossigeno e per il fosforo totale, e di una tabella di normalizzazione delle classi ottenute per i singoli parametri. Ritenendo che la metodologia proposta dall’ IRSA sia in grado di risolvere le difficoltà emerse dall’ applicazione dell’ attuale metodologia, il Ministero ha emanato un provvedimento che modifica sostanzialmente l’ allegato 1 del DLgs 152/1999 nella parte in cui stabiliva, appunto, i criteri di classificazione ( a cui sono tenute le Regioni ai fini del perseguimento dell’ obiettivo di qualità ambientale) di uno dei due elementi necessari per definire lo stato di qualità dei laghi significativi ( cioè i laghi in cui la superficie dello specchio liquido, riferita al periodo di massimo invaso, sia maggiore o uguale a 0,5 km2, e cioè lo stato degli ecosistemi acquatici e della natura chimica e fisica delle acque e dei sedimenti, delle caratteristiche del flusso idrico e della struttura fisica del corpo idrico, considerando comunque prioritario lo stato degli elementi biotici dell’ ecosistema ( l’ altro elemento è lo stato chimico, individuato in base alla presenza dei principali inquinanti pericolosi, inorganici e di sintesi).

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