Risarcimento per mancato godimento del riposo settimanale

La Sentenza 5 novembre 2003, n. 16626 della Sezione lavoro della Corte di Cassazione.

Con la Sentenza 5 novembre 2003, n. 16626, la Sezione lavoro della Corte di Cassazione ha stabilito che il lavoratore ha diritto ad un compenso ulteriore ed aggiuntivo a quello destinato a retribuire il lavoro prestato nella giornata di domenica, nel caso di differimento del riposo settimanale nell’ ambito della settimana successiva. Il differimento illecito del riposo, poiché non consentito da norme di legge o contrattuali, comporta, oltre al compenso per lavoro festivo nel caso di prestazione coincidente con la giornata di domenica, anche il risarcimento del danno non patrimoniale, per usura psicofisica, ovvero per la lesione del diritto alla salute o del diritto alla libera esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana.Con tale sentenza, la Corte di Cassazione ha precisato, comunque, che il lavoratore, il quale intenda agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti, è tenuto ad allegare e provare il pregiudizio del suo diritto fondamentale, nei suoi caratteri naturalistici e nella sua dipendenza casuale, potendo assumere adeguata rilevanza anche il consenso dello stesso lavoratore a rendere la prestazione nel giorno di riposo ed anzi la sua richiesta di prestare attività lavorativa proprio in tale giorno.

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