Modificato il regolamento dell’ Agenzia europea per la ricostruzione

E’ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE L 358/2 del 3-12-2004 il Regolamento (CE) n. 2068/2004 del Consiglio, del 29 novembre 2004, che modifica il Regolamento (CE) n. 2667/2000 relativo all’ Agenzia europea per la ricostruzione.

L’ Agenzia europea per la ricostruzione attua l’ assistenza comunitaria prevista dal Regolamento (CE) n. 2666/2000 in Serbia e Montenegro , compreso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 dal Consiglio di sicurezza dell’ ONU del 10 giugno 1999, e nella ex Repubblica di Jugoslava di Macedonia . Il citato regolamento (CE) n. 2667/2000 ( modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1646/2003 )-che viene applicato fino al 31 dicembre 2004 – prevede che la Commissione sottoponga al Consiglio una relazione di valutazione sulla sua applicazione e uno statuto dell’ Agenzia. Alla luce della valutazione positiva delle attività dell’ Agenzia e del fatto che l’ assistenza comunitaria è prevista fino al 2006, è importante garantire la continuità dell’ assistenza comunitaria. Di conseguenza, il mandato dell’ Agenzia europea per la ricostruzione dovrà essere prorogato fino al 31 dicembre 2006, modificando, pertanto, il regolamento (CE) n. 2667/2000. Entro il 31 dicembre 2005 la Commissione riferisce al Consiglio in merito al futuro del mandato dell’ Agenzia. Eventuali proposte di proroga del mandato all’ Agenzia oltre il 31 dicembre 2006 dovrebbero essere sottoposte al Consiglio entro il 31 marzo 2006.

Fonte: Eur-Lex

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