Gli operatori di tale settore che eseguono qualsiasi fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione di prodotti alimentari successiva alla prima fase di produzione devono rispettare i requisiti generali in materia digiene di cui allallegato II di detto regolamento.
Per quanto riguarda il rifornimento idrico, a norma del capitolo VII dellallegato II lacqua potabile va usata, ove necessario per garantire che i prodotti alimentari non siano contaminati e per i prodotti della pesca interi può essere usata acqua pulita. Detto allegato dispone inoltre che per i molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi possa essere usata acqua di mare pulita e che lacqua pulita possa essere usata per il loro lavaggio esterno.
Luso di acqua pulita per i prodotti della pesca interi e per il lavaggio esterno dei prodotti citati non presenta un rischio per la salute pubblica purchè procedure di controllo basate segnatamente sui principi dellanalisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP) siano state elaborate e applicate dagli operatori del settore alimentare, in modo da garantire che tale uso non rappresenti una fonte di contaminazione.
Di conseguenza, con il presente regolamento(CE) viene modificato lallegato II,Capitolo VII punto 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 852/2004.
(LG-FF)