Modificato l’allegato II del regolamento(CE) sull’igiene dei prodotti alimentari.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 277//7 del 18-10-2008 è pubblicato il Regolamento (CE) n. 1019/2008 della Commissione del 17 ottobre 2008 che modifica l’allegato II del regolamento(CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari

Il Regolamento(CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, stabilisce norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate agli operatori del settore alimentare.

Gli operatori di tale settore che eseguono qualsiasi fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione di prodotti alimentari successiva alla prima fase di produzione devono rispettare i requisiti generali in materia d’igiene di cui all’allegato II di detto regolamento.

Per quanto riguarda il rifornimento idrico, a norma del capitolo VII dell’allegato II l’acqua potabile va usata, ove necessario per garantire che i prodotti alimentari non siano contaminati e per i prodotti della pesca interi può essere usata acqua pulita. Detto allegato dispone inoltre che per i molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi possa essere usata acqua di mare pulita e che l’acqua pulita possa essere usata per il loro lavaggio esterno.

L’uso di acqua pulita per i prodotti della pesca interi e per il lavaggio esterno dei prodotti citati non presenta un rischio per la salute pubblica purchè procedure di controllo basate segnatamente sui principi dell’analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP) siano state elaborate e applicate dagli operatori del settore alimentare, in modo da garantire che tale uso non rappresenti una fonte di contaminazione.

Di conseguenza, con il presente regolamento(CE) viene modificato l’allegato II,Capitolo VII punto 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 852/2004.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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