Innanzitutto, tenendo presente che la direttiva 2006/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che modifica per la trentesima volta la direttiva 76/769CE del Consiglio (iperfluoroottano, sulfonati, PFOS) e la direttiva 2006/139/CE della Commissione, del 20 dicembre 2006, che modifica la direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in materia immissione sul mercato e uso dei componenti dellarsenico al fine di adattare il suo allegato 1 al progresso tecnico, che modifica lallegato I della direttiva 76/769/CEE, sono state adottate poco prima che il regolamento (CE) n. 1907/2006 fosse adottato, nel dicembre 2006. Tuttavia le restrizioni in questione non sono ancora state incluse nellallegato XVII di tale regolamento. Essendo necessario modificare le restrizioni indicate nelle direttive 2006/122/CE e 2006/139/CE, poichè in caso contrario il 1° giugno 2009 tali restrizioni saranno abrogate,è stato adottato il presente regolamento.
In conformità dellart. 137, paragrafo 3, del regolamento REACH, qualsiasi modifica delle restrizioni adottata a norma della direttiva 76/769/CEE a partire dal 1° giugno 2007 deve essere incorporata nellallegato XVII di tale regolamento con effetto dal 1° giugno 2009.
La direttiva 2007/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni allimmissione sul mercato di alcune apparecchiature di misura contenti mercurio è stata adottata il 25 settembre 2007. La decisione n. 1348/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di 2-(2-metossietossietanolo, 2-(2-butossietossi)etanolo, diisocianato di metilendifenile, cicloesano e nitrato di ammonio, è stata adottata il 16 dicembre 2008. Le restrizioni in questione non sono state ancora incluse nellallegato XVII del regolamento in questione.
Con il presente regolamento lallegato XVII viene quindi modificato incorporandovi le restrizioni relative ad alcune apparecchiature di misura contenenti mercurio adottate con la direttiva 2007/51/CE e le restrizioni precedentemente citate e adottate con la decisione n. 1348/2008/CE.
Poiché le disposizioni di cui al titolo VIII del regolamento REACH e in particolare lallegato XVII sono direttamente applicabili a decorrere dal 1° giugno 2009, le restrizioni devono essere redatte in modo chiaro al fine di permettere agli operatori e alle autorità responsabili dellattuazione di applicarle correttamente. La stesura delle restrizioni deve pertanto essere revisionata. La terminologia per le diverse voci deve essere armonizzata e resa più coerente con le definizioni contenute nel regolamento REACH.
Viene ricordato che le sostanze tetracloruro di carbonio e 1, 1, 1,1-tricloroetano sono soggette a rigorose restrizioni a norma del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Il regolamento(CE) sopra citato imponendo restrizioni a dette sostanze non è necessario includerle nellallegato XVII del regolamento REACH e pertanto devono essere soppresse.
Inoltre, poiché il mercurio contenuto nelle pile è regolamentato dalla direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori, le disposizioni relative al mercurio contenuto nelle pile attualmente incluse nellallegato XVII del Regolamento REACH sono superflue e devono essere pertanto soppresse.
(LG-FF)