Utilizzazione e commercializzazione delle acque minerali naturali.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 164/45 del 26-6-2009 è pubblicata la Direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.

Le legislazioni degli Stati membri definiscono le acque minerali naturali, fissando le condizioni per il riconoscimento delle stesse acque minerali naturali come tali, disciplinando altresì le modalità di utilizzazione delle sorgenti. Esse contengono inoltre norme particolari per la commercializzazione delle acque in questione.

Le differenze esistenti tra dette legislazioni ostacolano la libera circolazione delle acque minerali naturali, dando luogo a distorsioni della concorrenza e hanno, conseguentemente, una diretta incidenza sul funzionamento del mercato interno.
Nel caso specifico, secondo il Parlamento europeo e del Consiglio dell’UE, questi ostacoli possono essere eliminati sia in forza dell’obbligo che incombe a ciascuno Stato membro di ammettere sul proprio territorio la commercializzazione delle acque minerali naturali riconosciute come tali da ciascuno degli altri Stati membri, sia in forza dell’emanazione di norme comuni specie per quanto concerne i requisiti necessari sotto il profilo microbiologico e i requisiti per l’utilizzazione di denominazioni particolari per determinate acque minerali.

Considerando che le norme in materia di acque minerali naturali devono perseguire l’obiettivo prioritario di proteggere la salute del consumatore ed evitare che i consumatori stessi siano ingannati e assicurare la lealtà delle operazioni commerciali, in attesa della conclusione di accordi tra la Comunità e i paesi terzi sul riconoscimento reciproco delle acque minerali naturali, con la presente direttiva sono previste, fino all’applicazione di tali accordi, le condizioni per l’ammissione nella Comunità in qualità di acque minerali naturali dei prodotti simili importati da Paesi terzi.

La presente direttiva riguarda le acque estratte dal suolo di uno Stato membro e riconosciute dall’autorità responsabile di tale Stato membro quali acque minerali naturali conformi alle norme contenute nell’allegato I, parte I.
L’articolo 7 della direttiva prevede che:
“1.La denominazione di vendita delle acque minerali naturali è “acqua minerale naturale” ovvero, se si tratta di un’acqua minerale naturale effervescente quale definita dall’allegato I, parte III, a seconda dei casi, “acqua minerale naturale naturalmente gassata”, “acqua minerale naturale rinforzata con gas della sorgente”, “acqua minerale naturale addizionata di anidride carbonica”.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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