Modificato l’ apparato sanzionario dell’ orario di lavoro

Dal 1° settembre 2004 entrerà in vigore il Decreto legislativo 19-07-2004 -pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 17-08-2004- sulle modifiche al D.Lgs.8 aprile 2003, n.66.

Dal 1° settembre 2004 entrerà in vigore il Decreto Legislativo 19 luglio 2004, n. 213 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 17 agosto 2004 – riguardante ” Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di apparato sanzionatorio dell’ orario di lavoro “. Il Decreto legislativo 66/2003 – recante attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’ organizzazione dell’ orario di lavoro – entrato in vigore dal 29 aprile 2003, stabilisce – richiamandosi, fra l’ altro, all’ art. 2109 del codice civile – che il lavoratore, ovvero il prestatore di lavoro, ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane, salvo condizioni di miglior favore stabilite dai contratti collettivi di lavoro. Inoltre, sancisce che il predetto minimo di ferie non può mai essere sostituito dall’ indennità di ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Il correttivo al D.Lgs.66/2003 sulla riforma dell’ orario di lavoro, amplia la disciplina delle ferie, facendo tuttavia salve le eventuali previsioni della contrattazione collettiva, nonché la specifica disciplina riferita alle categorie dei servizi di protezione civile, del corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle strutture giudiziarie, penitenziarie e destinate per finalità istituzionali alle attività di organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato. Negli aspetti di carattere generale, il provvedimento correttivo stabilisce che il periodo di ferie annuali va goduto per almeno due settimane nel corso dell’ anno di maturazione, e consecutivamente in caso di richiesta del lavoratore, e per le restanti due settimane nei 18 mesi successivi al termine di maturazione. La violazione di tali disposizioni prevede una specifica misura sanzionatoria amministrativa a carico del datore di lavoro da 130 a 780 euro per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione. Fra le integrazioni sanzionatorie previste dal D.Lsg.213/2004 , la violazione del divieto di adibire le donne al lavoro, dalle 24 alle 6, dall’ accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, è punita con l’ arresto da due a quattro mesi o con l’ ammenda da 516 euro a 2.582 euro. La stessa sanzione si applica nel caso in cui alcune categorie di lavoratrici e lavoratori siano adibite al lavoro notturno nonostante il loro dissenso espresso in forma scritta e comunicato al datore di lavoro entro 24 ore anteriori al previsto inizio delle prestazioni. Un’ altra modifica al sistema sanzionatorio riguarda la valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni che deve avvenire a cura e a spese del datore di lavoro, o per il tramite delle competenti strutture sanitarie pubbliche di cui all’ art. 11 o per il tramite del medico competente di cui all’ art. 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, attraverso controlli preventivi e periodici, almeno ogni due anni, volti a verificare l’ assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti i lavoratori stessi.

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