uove regole per l’ etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2004 la Legge 3 agosto 2004,n.204 riguardante la conversione,con modificazioni, del DL 24 giugno 2004, n.157.

L’ etichettatura dei prodotti agroalimentari dovrà riportare obbligatoriamente, oltre alle indicazioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 1992,n. 109, anche l’ indicazione del luogo di origine e provenienza dei prodotti. E’ quanto stabilisce la Legge 3 agosto 2004, n. 204 – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2004 – riguardante la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004,n. 157 recante ” Disposizioni urgenti per l’ etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca”.Il nuovo testo della normativa, che originariamente prevedeva norme di trasparenza ed etichettatura per il latte e le passate di pomodoro, contiene nella nuova versione norme di carattere generale sulla più estesa informazione dei consumatori. Ad esempio, è stata inserita una specifica normativa sull’ etichettatura degli oli d’oliva (vergini ed extravergini) in base alla quale sarà obbligatorio riportare sulla confezione l’ indicazione del luogo di coltivazione e di molitura delle olive. La normativa fornisce, inoltre, una definizione di cosa s’ intenda per luogo d’ origine o provenienza di un prodotto: – in relazione ai prodotti non trasformati s’ intende ” il paese d’ origine ed eventualmente la zona di produzione”; – per i prodotti alimentari oggetto di trasformazione, invece, s’ intende ” la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata prevalentemente nella preparazione e nella produzione”.La violazione delle norme sull’ indicazione obbligatoria d’ origine è punita con la sanzione amministrativa pecuniarie da 1.600 e 9.500 euro e, nel caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi, è disposta la sospensione dalla commercializzazione, fino a sei mesi, dei prodotti alimentari interessati. Tali sanzioni scatteranno, comunque, dopo che il Ministero delle politiche agricole, di concerto con il Ministero delle attività produttive, avrà varato i decreti attuativi contenenti le modalità d’individuazione dei luoghi di origine e provenienza dei prodotti da riportare in etichetta.

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