Scheda identificativa dei prodotti in legno

La Circolare 3 agosto 2004,n.1 del Ministero delle attività produttive, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 dell’ 11 agosto 2004.

A partire dal mese di febbraio del 2005, i mobili e tutti gli accessori in legno messi in vendita dovranno essere dotati obbligatoriamente di una scheda identificativa di accompagnamento. Lo ha stabilito il Ministero delle attività produttive con la Circolare 3 agosto 2004, n. 1 – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 dell’ agosto 2004 – recante ” Indicazioni per la compilazione e la distribuzione della scheda identificativa dei prodotti in legno e del settore legno-arredo “. Tale circolare si richiama alla Legge n. 126 del 10 aprile 1991 ed al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto ministeriale n. 101 dell’ 8 febbraio 1997 che prevedono precisi obblighi di informazione relativamente ai prodotti destinati al consumatore, fatte salve le prescrizioni riguardanti i prodotti oggetto di specifiche disposizioni (commi 2 e 3 dell’ art. 2 del decreto ministeriale n.101/1997 citato). Si legge nella circolare che ” per il raggiungimento dell’ obiettivo di una corretta informazione al consumatore, è necessario che lo stesso sia messo in grado di conoscere le caratteristiche relative al prodotto che acquista, con riferimento ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione. La descrizione precisa e veritiera del prodotto, resa disponibile, facilmente accessibile e consegnata all’ atto dell’ acquisto, rappresenta una modalità idonea ad informare il consumatore. Tale esigenza viene particolarmente avvertita con riferimento ai prodotti in legno quali mobili, complementi d’arredo e qualsiasi altro oggetto o manufatto realizzato con l’ impiego del legno che hanno un peso rilevante nella vita dei consumatori per il loro valore anche sociale. Poiché risulta che spesso i prodotti in legno vengono posti in vendita senza o con incomplete e/o inesatte indicazioni circa la loro reale composizione, si ritiene opportuno esplicitare prescrizioni anche avvalendosi dell’ art. 14 del decreto ministeriale 101 citato”. L’ immissione sul mercato di beni in legno non dotati della ” scheda identificativa” comporta per i trasgressori l’ applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie fino a 25.822.

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