Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 307/10 del 25 novembre 2005 è pubblicato il Regolamento(CE)n.1916/2005 del 24 novembre 2005 che modifica lallegato II del Regolamento(CEE)n.2092/91 del Consiglio che relativo al metodo di produzione biologico di produzione agricola e allindicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentare
Lallegato II del regolamento(CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991 prevede limpiego di vitamine di sintesi .A, D ed E per i ruminanti durante un periodo transitorio che scade il 31 dicembre 2005.
Per motivi legati al clima e alle fonti di cibo disponibili vio sono attualmente delle disparitàregionali per quanto riguarda la possibilità di apportare con lalimentazione ai ruminanti allevati con il metodo biologico le dosi necessarie di vitamine A, D ed E. Queste disparità si legge nel regolamento(CE) 1916/2005 sono destinate a persistere ed è quindi opportuno consentire limpiego di dette vitamine di sintesi per i ruminanti oltre la data stabilita.
Conseguentemente la parte D dellallegato II al regolamento (CEE) n. 2092/91 è sostituita dal seguente testo:
1.2 Vitamine, provitamine e sostanze di effetto analogo chimicamente ben definite. Solo le seguenti sostanze sono indicate nella categoria:
vitamine autorizzate ai sensi del regolamento(CE)n.1831/2003 del Parlamento europro e del Consiglio:
-vitamine derivate da materie prime naturalmente presenti nei mangimi,
-vitamine di sintesi identiche alle vitamine naturali per gli animali monogastrici,
-con lautorizzazione previa dellautorità competente dello Stato membro, vitamine di sintesi A,D ed E identiche alle vitamine naturali per i ruminanti.
Per motivi legati al clima e alle fonti di cibo disponibili vio sono attualmente delle disparitàregionali per quanto riguarda la possibilità di apportare con lalimentazione ai ruminanti allevati con il metodo biologico le dosi necessarie di vitamine A, D ed E. Queste disparità si legge nel regolamento(CE) 1916/2005 sono destinate a persistere ed è quindi opportuno consentire limpiego di dette vitamine di sintesi per i ruminanti oltre la data stabilita.
Conseguentemente la parte D dellallegato II al regolamento (CEE) n. 2092/91 è sostituita dal seguente testo:
1.2 Vitamine, provitamine e sostanze di effetto analogo chimicamente ben definite. Solo le seguenti sostanze sono indicate nella categoria:
vitamine autorizzate ai sensi del regolamento(CE)n.1831/2003 del Parlamento europro e del Consiglio:
-vitamine derivate da materie prime naturalmente presenti nei mangimi,
-vitamine di sintesi identiche alle vitamine naturali per gli animali monogastrici,
-con lautorizzazione previa dellautorità competente dello Stato membro, vitamine di sintesi A,D ed E identiche alle vitamine naturali per i ruminanti.
Fonte: Eur-Lex
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