L’art. 6, comma 9-ter proroga da 24 a 36 mesi l’emanazione dei decreti attuativi previsti dall’art.3 comma 2 del DLgs 81/2008
LEGGE 26 febbraio 2010 , n. 25
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
L’art. 6, comma 9-ter proroga da 24 a 36 mesi l’emanazione dei decreti attuativi previsti dall’art.3 comma 2, secondo periodo del DLgs 81/2008, tra cui.
– attività lavorattive a bordo di navi (D.Lgs. 271/99);
– in ambito portuale (D.Lgs. 272/99);
– settore navi da pesca ((D.Lgs. 298/99);
– armonizzazione disposizioni tecniche Titoli da II a XII con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191 e relativi decreti di attuazione.
(Pa-R0)