Modifiche al Regolamento(CE) sulle spedizioni dei rifiuti.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 97/8 del 16-4-2009 è pubblicato il Regolamento(CE) n. 308/2009 della Commissione del 15 aprile 2009 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso scientifico e tecnico, degli allegati III A e VI del regolamento(CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti.

In considerazione dell’accordo raggiunto nel corso dell’ottava riunione della Conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, tenutasi dal 27 novembre al 1° dicembre 2006, rende necessario modificare l’allegato VI del regolamento(CE) n. 1013 relativo alle spedizioni di rifiuti.

La modifica riguarda la sostituzione delle unità di misure “kg” e “litro” con “tonnellate” (mg), alla voce riguardante il quantitativo totale di rifiuti oggetto dell’autorizzazione preventiva, al fine di uniformarle alle unità di misura contenute negli allegati I A, I B e VII del suddetto regolamento.

A norma dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera c) del regolamento(CE) 1013/2006, gli Stati membri hanno chiesto alla Commissione, in data 29 febbraio 2008, 17 marzo 2008 ed 29 aprile 2008, di valutare la possibilità di inserire nell’allegato III A le miscele di due o più rifiuti elencati nell’allegato III.

I corrispondenti designati a norma dell’articolo 54 del regolamento(CE) n. 1013/2006, hanno deciso, nel corso della riunione di cui all’art.57 del regolamento medesimo, di presentare, nell’ambito di ogni richiesta di inserimento di miscele nell’allegato III A, alcuni informazioni utili per la valutazione delle miscele interessate. Tali informazioni sono state valutate ai sensi del regolamento(CE) n. 1013/2006.

Nell’ambito delle “considerazioni” del presente regolamento(CE) viene sottolineato che:
“Il concetto di “gestione ecologicamente corretta” dei rifiuti comprende l’utilizzo di tecniche e tecnologie in grado di ridurre i danni ambientali attraverso processi e materiali che producano un minore numero di sostanze potenzialmente pericolose e di recuperare tali sostanze dalle emissioni prima del rilascio, o ancora di utilizzare e riciclare gli scarti di produzione. I paesi in cui si applica la decisione OCSE sono tenuti a garantire che i propri impianti di recupero utilizzino tecniche avanzate per il recupero dei rifiuti.

L’applicazione di tecniche avanzate di recupero è indispensabile nel caso di miscele di rifiuti costituite da rifiuti eterogenei come le scorie risultanti dalla lavorazione di metalli preziosi e rame. Non è sicuro che i paesi cui non si applica la decisione OCSE raggiungano questi standard. Pertanto, per le miscele di rifiuti contenenti scorie di lavorazione di metalli preziosi e rame, classificate alla voce GB040 (OCSE) dell’allegato III A, non devono applicarsi ai paesi per cui non si applica la decisione OCSE”.

Con l’adozione del presente Regolamento (CE) n. 308/2009 della Commissione del 15 aprile 2009 gli allegati III A e VI del regolamento(CE)n. 1013/2006 sono conseguentemente modificati e sostituiti dall’allegato al presente regolamento.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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