Modifiche alla direttiva relativa ai prodotti fitosanitari contenenti microrganismi

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 90/1 dell’8 aprile 2004 è pubblicata la direttiva 2005/25/CE del Consiglio del 24 marzo 2005 che modifica l’allegato VI della direttiva 91/414/CE per quanto riguarda i prodotti fitosanitari contenenti microrganismi.

La direttiva 91/414/CE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari prevede, fra l’altro, la definizione di principi uniformi sulla base dei quali gli Stati membri devono effettuare la valutazione di tali prodotti ai fini della loro autorizzazione. Poiché principi uniformi sono stati stabiliti per la valutazione e l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari chimici, ma non per i prodotti fitosanitari contenenti microrganismi, il Consiglio ha adottato, al fine di stabilire principi uniformi, la direttiva 2005/25/CE del 24 marzo 2005 – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 90/1 dell’8 aprile 2005 – che modifica l’allegato VI della direttiva 91/414/CE. A tale allegato, la cui parte prima ha come titolo “Principi uniformi per la valutazione e l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari chimici” viene aggiunta una seconda parte dal titolo “Principi uniformi per la valutazione e l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti microrganismi”.
La nuova direttiva, alle cui disposizioni gli Stati membri dovranno adeguarsi entro il 28 maggio 2006, con l’aggiunta della seconda parte all’allegato VI della direttiva 91/414/CE tende a far sì che la sostanza attiva costituita da microrganismi (compresi virus) contenuta nel prodotto fitosanitario sia tenuta in considerazione durante il processo di valutazione e decisione autorizzativi all’impiego.Infatti, un prodotto fitosanitario microbico può contenere microrganismi vitali e non vitali (compresi i virus) e coformulanti. Esso può anche contenere metabolici/tossine rilevanti, prodotti durante la crescita, residui del terreno di coltura e contaminanti microbici. Il microrganismo, i metabolici/tossine rilevanti, il prodotto fitosanitario con il terreno di coltura residuo e i contaminanti microbici presenti devono, dunque, essere tutti sottoposti a valutazione. Obiettivo della valutazione è individuare e valutare, su una base scientifica e fino all’acquisizione di maggiore esperienza derivante dall’analisi dei singoli casi, i potenziali effetti nocivi per la salute dell’uomo e degli animali e per l’ambiente legati all’impiego di un prodotto fitosanitario microbico. Essa si prefigge inoltre di rilevare la necessità di misure di gestione del rischio, di identificare e di raccomandare provvedimenti opportuni. Con l’adozione di tale direttiva si tende in particolare a rafforzare la normativa relativa alla protezione delle acque, sia per quanto riguarda la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile sia la protezione delle acque sotterranee provocate dall’inquinamento di certe sostanze pericolose.

Fonte: Eur-Lex

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