Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 90/1 dell8 aprile 2004 è pubblicata la direttiva 2005/25/CE del Consiglio del 24 marzo 2005 che modifica lallegato VI della direttiva 91/414/CE per quanto riguarda i prodotti fitosanitari contenenti microrganismi.
La direttiva 91/414/CE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa allimmissione in commercio dei prodotti fitosanitari prevede, fra laltro, la definizione di principi uniformi sulla base dei quali gli Stati membri devono effettuare la valutazione di tali prodotti ai fini della loro autorizzazione. Poiché principi uniformi sono stati stabiliti per la valutazione e lautorizzazione dei prodotti fitosanitari chimici, ma non per i prodotti fitosanitari contenenti microrganismi, il Consiglio ha adottato, al fine di stabilire principi uniformi, la direttiva 2005/25/CE del 24 marzo 2005 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 90/1 dell8 aprile 2005 che modifica lallegato VI della direttiva 91/414/CE. A tale allegato, la cui parte prima ha come titolo Principi uniformi per la valutazione e lautorizzazione dei prodotti fitosanitari chimici viene aggiunta una seconda parte dal titolo Principi uniformi per la valutazione e lautorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti microrganismi.
La nuova direttiva, alle cui disposizioni gli Stati membri dovranno adeguarsi entro il 28 maggio 2006, con laggiunta della seconda parte allallegato VI della direttiva 91/414/CE tende a far sì che la sostanza attiva costituita da microrganismi (compresi virus) contenuta nel prodotto fitosanitario sia tenuta in considerazione durante il processo di valutazione e decisione autorizzativi allimpiego.Infatti, un prodotto fitosanitario microbico può contenere microrganismi vitali e non vitali (compresi i virus) e coformulanti. Esso può anche contenere metabolici/tossine rilevanti, prodotti durante la crescita, residui del terreno di coltura e contaminanti microbici. Il microrganismo, i metabolici/tossine rilevanti, il prodotto fitosanitario con il terreno di coltura residuo e i contaminanti microbici presenti devono, dunque, essere tutti sottoposti a valutazione. Obiettivo della valutazione è individuare e valutare, su una base scientifica e fino allacquisizione di maggiore esperienza derivante dallanalisi dei singoli casi, i potenziali effetti nocivi per la salute delluomo e degli animali e per lambiente legati allimpiego di un prodotto fitosanitario microbico. Essa si prefigge inoltre di rilevare la necessità di misure di gestione del rischio, di identificare e di raccomandare provvedimenti opportuni. Con ladozione di tale direttiva si tende in particolare a rafforzare la normativa relativa alla protezione delle acque, sia per quanto riguarda la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile sia la protezione delle acque sotterranee provocate dallinquinamento di certe sostanze pericolose.
La nuova direttiva, alle cui disposizioni gli Stati membri dovranno adeguarsi entro il 28 maggio 2006, con laggiunta della seconda parte allallegato VI della direttiva 91/414/CE tende a far sì che la sostanza attiva costituita da microrganismi (compresi virus) contenuta nel prodotto fitosanitario sia tenuta in considerazione durante il processo di valutazione e decisione autorizzativi allimpiego.Infatti, un prodotto fitosanitario microbico può contenere microrganismi vitali e non vitali (compresi i virus) e coformulanti. Esso può anche contenere metabolici/tossine rilevanti, prodotti durante la crescita, residui del terreno di coltura e contaminanti microbici. Il microrganismo, i metabolici/tossine rilevanti, il prodotto fitosanitario con il terreno di coltura residuo e i contaminanti microbici presenti devono, dunque, essere tutti sottoposti a valutazione. Obiettivo della valutazione è individuare e valutare, su una base scientifica e fino allacquisizione di maggiore esperienza derivante dallanalisi dei singoli casi, i potenziali effetti nocivi per la salute delluomo e degli animali e per lambiente legati allimpiego di un prodotto fitosanitario microbico. Essa si prefigge inoltre di rilevare la necessità di misure di gestione del rischio, di identificare e di raccomandare provvedimenti opportuni. Con ladozione di tale direttiva si tende in particolare a rafforzare la normativa relativa alla protezione delle acque, sia per quanto riguarda la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile sia la protezione delle acque sotterranee provocate dallinquinamento di certe sostanze pericolose.
Fonte: Eur-Lex
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