Modifiche alla legge in materia di obiezione di coscienza

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2007 è pubblicata la Legge 2 agosto 2007, n. 130 recante “Modifiche alla legge 8 luglio 1998,n. 230, in materia di obiezione di coscienza”.

L’obiettore ammesso al servizio civile, decorsi almeno cinque anni dalla data in cui è stato collocato in congedo secondo le norme previste per il servizio di leva, può rinunziare allo status di obiettore di coscienza presentando apposita dichiarazione irrevocabile presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile, che provvede a darne tempestiva comunicazione alla Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216.

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