Modifiche alle norme sull’ordinamento giudiziario

Nel S.O. n. 171 della Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2007 è pubblicata la Legge 30 luglio 2007, n. 111 riguardante “Modifiche alle norme sull’ordinamento giudiziario”, entrata in vigore il 31 luglio 2007.

Fra le novità apportate alle norme sull’ordinamento giudiziario di cui alla Legge 30 luglio 2007,n. 111 è previsto, fra l’altro, che i magistrati saranno sottoposti ad una valutazione di professionalità ogni quattro anni, per sette volte in tutta la loro carriera. Le valutazioni saranno eseguite dai consigli giudiziari e i risultati trasmetti al Consiglio Superiore della Magistratura. In caso di giudizio negativo, il magistrato perde il diritto agli aumenti di stipendio. Se il CSM ribadisce la “bocciatura” il magistrato viene messo fuori servizio.
Il nuovo ordinamento giudiziario disciplina anche le modalità di accesso in magistratura che modifica l’articolo 1 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Infatti, per entrare in magistratura bisognerà superare un concorso bandito, di norma, a scadenza annuale. Per parteciparvi non basterà la laurea in legge, ma servirà la specializzazione in materie forensi o essere giudici di pace, avvocati, dirigenti pubblici. Dopo tre tentativi andati a vuoto non si può più sostenere gli esami. Una volta vinto il concorso, il neo-magistrato deve svolgere un tirocinio di 18 mesi: i primi sei presso la scuola superiore della magistratura. Proprio quest’ultima si occuperà della formazione permanente dei magistrati, che dovranno frequentare un corso ogni quattro anni.
Viene anche introdotto un tetto ai passaggi di funzione: non potranno essere più di quattro in tutta la carriera. Ma chi, oltre alla funzione, cambierà anche settore (dal penale al civile) dovrà spostarsi in un’altra Provincia.

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