Considerato che molti materiali e oggetti riciclati sono già disponibili sul mercato negli Stati membri, il nuovo regolamento(CE) di modifica prevede una norma che garantisce un passaggio agevole alla procedura di autorizzazione comunitaria e non provochi distorsioni dellesistente mercato dei materiali e degli oggetti di plastica riciclata.
Pertanto il nuovo regolamento è applicabile ai materiali e agli oggetti di plastica e le loro parti, che contengono plastiche riciclate, destinate al contatto con gli alimenti conformemente allarticolo 1 della direttiva 2002/72/CE.
Il Regolamento(CE) del 27 marzo 2008 non è applicabile ai seguenti materiali e oggetti di plastica riciclati, a condizione che essi siano stati fabbricati a norma delle buone pratiche di fabbricazione, conformemente al regolamento(CE) n. 2023/2006:
– i materiali e gli oggetti di plastica riciclata fabbricati con monomeri e sostanze di base derivate dalla depolimerizzazione chimica dei materiali e degli oggetti di plastica;
– i materiali e gli oggetti di plastica riciclata fabbricati utilizzando ritagli di plastica e/o scarti della produzione a norma della direttiva 2002/72/CE, che sono riciclati allinterno del sito di produzione o utilizzati in un altro sito;
– i materiali e gli oggetti di plastica riciclata in cui la plastica riciclata è utilizzata dietro una barriera funzionale in plastica, conformemente alla direttiva 2002/72/CE.
(LG-FF)