Modifiche regolamentari relative agli oggetti di plastica riciclata destinati agli alimenti.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 86/9 del 28-3-2008 è pubblicato il Regolamento(CE) n. 282/2008 della Commissione del 27 marzo 2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinata al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento(CE) n. 2023/2006.

Premesso che la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio promuove il recupero e l’incenerimento presso impianti di incenerimento dei rifiuti con recupero dell’energia e il riciclo dei rifiuti di imballaggio, il citato regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari stabilisce le norme relative alle buone pratiche di fabbricazione per i gruppi di materiali con gli alimenti di cui all’allegato I al regolamento(CE) n. 1935/2004 e per le combinazioni di tali materiali ed oggetti e di materiali riciclati che possono essere utilizzate nella produzione e oggetti destinati al contatto con gli alimenti.

Considerato che molti materiali e oggetti riciclati sono già disponibili sul mercato negli Stati membri, il nuovo regolamento(CE) di modifica prevede una norma che garantisce un passaggio agevole alla procedura di autorizzazione comunitaria e non provochi distorsioni dell’esistente mercato dei materiali e degli oggetti di plastica riciclata.

Pertanto il nuovo regolamento è applicabile ai materiali e agli oggetti di plastica e le loro parti, che contengono plastiche riciclate, destinate al contatto con gli alimenti conformemente all’articolo 1 della direttiva 2002/72/CE.

Il Regolamento(CE) del 27 marzo 2008 non è applicabile ai seguenti materiali e oggetti di plastica riciclati, a condizione che essi siano stati fabbricati a norma delle buone pratiche di fabbricazione, conformemente al regolamento(CE) n. 2023/2006:

– i materiali e gli oggetti di plastica riciclata fabbricati con monomeri e sostanze di base derivate dalla depolimerizzazione chimica dei materiali e degli oggetti di plastica;
– i materiali e gli oggetti di plastica riciclata fabbricati utilizzando ritagli di plastica e/o scarti della produzione a norma della direttiva 2002/72/CE, che sono riciclati all’interno del sito di produzione o utilizzati in un altro sito;
– i materiali e gli oggetti di plastica riciclata in cui la plastica riciclata è utilizzata dietro una barriera funzionale in plastica, conformemente alla direttiva 2002/72/CE.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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