Per motivi di chiarezza e di efficienza e visto il numero considerevole e la tecnicità di tali modifiche, la Commissione europea ha ritenuto opportuno adottare il nuovo Regolamento (CE) n. 273/2008 del 5 marzo 2008 per meglio verificare la composizione e le caratteristiche qualitative del latte e dei prodotti lattiero caseari stabilite nel quadro dei regimi previsti dal regolamento (CE) n.1255/1999 alla scopo di garantirne la piena conformità con i requisiti richiesti.
Tra le varie considerazioni della Commissione, si sottolinea che spesso i metodi di riferimento previsti per tali verifiche sono metodi pubblicati da organismi internazionali quali il Comitato europeo di normalizzazione (CEN), la Federazione internazionale dellindustria del latte (FIL-IDEF), lOrganizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) e lAOAC International (Association of Official Analytical Chemists) e regolarmente aggiornati da tali organismi. In alcuni casi esiste un metodo di riferimento comunitario, mentre in altri casi la normativa comunitaria non precisa alcun metodo di riferimento.
Per garantire unapplicazione uniforme dei metodi di riferimento è opportuno compilare un elenco di tali metodi di riferimento e dare alla Commissione la facoltà di modificarlo, se necessario.
Per stabilire una prassi uniforme per la valutazione dei risultati delle analisi, è inoltre opportuno fissare procedure comuni; lo stesso vale per la valutazione organolettica dei prodotti considerati e per il riesame dei risultati in caso di contestazione.
Pertanto il nuovo Regolamento(CE) stabilisce determinati metodi di riferimento per le analisi chimiche, fisiche e microbiologiche e per la valutazione organolettica del latte e dei prodotti lattiero caseari, da utilizzare nellambito dei regimi previsti dallorganizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari istituita dal regolamento (CE) n. 1255/1999, e le modalità di applicazione di tali metodi.
Lelenco dei metodi di riferimento applicabili alle analisi, è riportato nellallegato I dello stesso regolamento.
(LG-FF)