REACH: tariffe e oneri pagabili all’Agenzia europea per le sostanze chimiche.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 107/6 del 17-4-2008 è pubblicato il Regolamento(CE) N. 340/2008 della Commissione del 16 aprile 2008 relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all’Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

La Commissione europea, in base al regolamento(CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, ha ritenuto necessario, con l’adozione del regolamento(CE) 340/2008, stabilire la struttura e gli importi delle tariffe e degli oneri riscossi dall’Agenzia stessa, nonché le modalità di pagamento.

La struttura e l’importo delle tariffe tengono conto delle mansioni che sono eseguite dall’agenzia e dalle autorità competenti a norma del regolamento(CE)1907/2006 e sono fissate a un livello che garantisca che gli importi riscossi, insieme alle altre fonti di reddito dell’agenzia a norma dell’articolo 96, paragrafo 1, del regolamento citato siano sufficienti a coprire il costo dei servizi forniti. Le tariffe fissate per la registrazione tengono inoltre conto dei lavori da eseguire a norma del titolo VI dello stesso regolamento(CE) citato.

Come previsto dall’articolo 3, Capo II, in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2,3 e 4 dello stesso articolo, l’Agenzia riscuote una tariffa per la registrazione di una sostanza conformemente all’articolo 6, 7 o 11 del regolamento(CE) n. 1907/2006.

Tuttavia non viene riscossa alcuna tariffa per la registrazione di una sostanza in una quantità da 1 a 10 tonnellate, qualora la domanda di registrazione contenga tutte le informazioni di cui all’allegato VII del regolamento(CE) n. 1907/2006, conformemente alle disposizioni dell’articolo 74, paragrafo 2 di detto regolamento.
Qualora la domanda di registrazione di una sostanza in una fascia a 1 a 10 tonnellate non contenga tutte le informazioni di cui all’allegato VII del regolamento(CE) n. 1907/2006, l’agenzia riscuote una tariffa, conformemente all’allegato I del presente regolamento.

L’agenzia riscuote una tariffa per ogni registrazione di una sostanza in quantità pari o superiore a 10 tonnellate, conformemente all’allegato I.
L’articolo 4 del presente regolamento (CE), prevede che in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2,3 e 4 del citato articolo, l’agenzia riscuote una tariffa per la registrazione di sostanze intermedie isolate in sito o trasportate conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, all’articolo 18, paragrafo 2 o paragrafo 3 o all’articolo 19 del regolamento(CE) n. 1907/2006.

In breve, i costi di registrazione varieranno in base al quantitativo di sostanze prodotte o importate annualmente (al di sotto delle 10 tonnellate saranno di 1600 euro, da 10 a 100 tonnellate saranno 4.300 euro, da 100 a 1000 tonnellate 11.500 euro e al di sopra delle 1000 tonnellate, andranno fino a 31.000 euro).

Saranno previsti sconti dal 25% al 90% per le imprese che coopereranno in un’unica procedura amministrativa e per quelle di piccole e medie dimensioni.
Su richiesta di una delle parti può essere riscosso un onere per i servizi amministrativi e tecnici forniti dall’Agenzia che non sono inclusi in altri oneri e tariffe di cui al presente regolamento. Il livello dell’onere tiene conto della quantità del lavoro.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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