Moduli per la scelta di conferimento del TFR

Sulla G.U. n. 26 del 1/02/07 è pubblicato il Decreto 30/0107 dei Ministri del Lavoro e della Previdenza sociale e dell’Economia e Finanze concernente “Attuazione dell’articolo 1, c. 765, della legge 27/12/06, n. 296 “Procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l’INPS(FONDINPS)” In allegato sono contenuti i moduli che i lavoratori devono compilare per esercitare la loro scelta.

I lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici, che abbiano un rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006,manifestano, entro il termine del 30 giugno 2007, la volontà di conferire il trattamento di fine rapporto (TFR) maturando ad una forma pensionistica complementare di cui al Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ovvero di mantenere il trattamento di fine rapporto presso il datore di lavoro.
Detta manifestazione di volontà avviene attraverso la compilazione del modulo TFR1, che deve essere messo a disposizione di ciascun lavoratore dal datore di lavoro. Il datore di lavoro deve conservare il modulo con il quale è stata espressa la volontà del lavoratore, al quale ne rilascia copia controfirmata per ricevuta.
I lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici, il c ui rapporto di lavoro ha invece inizio in data successiva al 31 dicembre 2006, manifestano, entro sei mesi dalla data di assunzione, la volontà di conferire il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare attraverso la compilazione del modulo TFR2.
Se il lavoratore non esprime alcuna indicazione relativa alla destinazione del TFR, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, o ad altra forma collettiva individuata con un diverso accordo aziendale, se previsto. Tale diverso accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore in modo diretto e personale.
Per i lavoratori che avessero già manifestato al datore di lavoro la propria volontà di conferire il TFR ad una forma pensionistica complementare, è fatta salva la decorrenza degli effetti dalla data della scelta già compiuta, a condizione che tale data scelta sia confermata mediante la compilazione del Modulo TFR1 o TFR2 entro trenta giorni dal 1 febbraio 2007, data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale.

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