Monitoraggio dei tenori di acrilammide negli alimenti

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 123/33 del 12 maggio 2007 è pubblicata la Raccomandazione della Commissione (2007/331/CE) del 3 maggio 2007 sul monitoraggio di acrilammide negli alimenti.

In data 19 aprile 2005 il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato una dichiarazione scientifica sull’acrilammide negli alimenti con la quale ha approvato la valutazione del rischio relativa all’acrilammide negli alimenti, effettuata nel febbraio 2005 dal comitato misto FAO/OMS di esperti sugli additivi alimentari (JECFA). In tale valutazione il JECFA ha concluso che i margini di esposizione del medio e forte consumatore risultano bassi per un composto genotossico e cancerogeno e ciò può far ipotizzare un problema per la salute umana . Occorre quindi proseguire gli sforzi intesi a ridurre le concentrazioni di acrilammide nei prodotti alimentari.
E’quindi necessario raccogliere in tutta la Comunità, almeno su un arco di tre anni, dati affidabili sui tenori di acrilammide negli alimenti così da ottenere un quadro dei livelli di acrilammide in quei prodotti alimentari di cui è noto l’elevato contenuto di acrilammide e/o che notoriamente contribuiscono in misura significativa alla sua assunzione per via alimentare da parte della popolazione nel suo complesso e di particolari gruppi vulnerabili, quali i lattanti e i bambini nella prima infanzia.
E’importante sapere che l’acrilammide è una sostanza tossica potenzialmente cancerogena che si sviluppa durante la cottura ad alte temperature di alcuni alimenti (come pizza, pane, caffè, ecc.) ed è anche per questo che il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti l’hanno definita rischiosa per la sicurezza alimentare.
La Raccomandazione della Commissione sottolinea quindi la necessità che gli Stati membri effettuino annualmente nel 2007, 2008 e 2009 il monitoraggio dei tenori di acrilammide nei prodotti alimentari seguendo i punti e la procedura di campionamento di cui all’allegato 1 della Decisione stessa.

Fonte: Eur-Lex

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