Nasce il registro dei lavoratori a rischio cancro

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2007 è pubblicato il Decreto 12 luglio 2007,n. 155 del Ministro della salute relativo al “Regolamento attuativo dell’articolo 70, comma 9, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 – Registri e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni.

A distanza di 13 anni dall’attuazione della “626”, diventa realtà il regolamento attuativo per la istituzione dei registri e delle cartelle sanitarie dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni.
La nuova disposizione del Ministro della salute – emanata di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale – trae origine dall’articolo 59 e seguenti del decreto legislativo 626/94 che detta le norme di protezione dei lavoratori impiegati nelle attività nelle quali sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attività. I lavoratori per i quali la valutazione del rischio abbia evidenziato tale rischi0o per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.A tal proposito, il citato articolo 70 prevede che i lavoratori esposti siano iscritti in un registro nel quale è riportata per ciascuno di essi, l’attività svolta, l’agente cancerogeno o mutageno utilizzato ed, eventualmente, il valore di tale esposizione. Tale registro è istituito è aggiornato dal datore di lavoro, tramite il medico competente. E’fatto obbligo, in capo al medico, per ciascuno di tali lavoratori, di provvedere a istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, custodita presso l’azienda o l’unità produttiva sotto la responsabilità del datore di lavoro.
Lo stesso articolo 70, al comma 9, stabilisce che i modelli e le modalità di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio siano determinati con decreto del Ministro della salute. Il Decreto 155/07, che entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, si applica ai settori di attività pubblici e privati rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 1 del decreto legislativo 626/94 e successive modificazioni.
Il registro costituito da fogli legati e numerati progressivamente, è istituito direttamente dal datore di lavoro e non è soggetto, pertanto, ad alcuna registrazione o vidimazione preventiva. Copia del registro, siglato dal medico competente, dovrà essere inviato in busta chiusa all’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e all’organo di vigilanza competente per territorio, entro 30 giorni dalla sua istituzione. Con le stesse modalità saranno inviate eventuali variazioni inerenti i dati individuali dei lavoratori. Le cartelle sanitarie e di rischio sono compilate in conformità al modello di cui all’allegato 2 del decreto ministeriale e sono istituite dal medico competente.
Le cartelle sanitarie andranno istituite per ogni lavoratore da sottoporre a sorveglianza e compilate con le informazioni indicate nell’allegato. Fermo restando che su ciascuna cartella il medico competente dovrà apporre la propria sottoscrizione sulla prima pagina, la cartella potrà essere diversa dal modello standard, sempre che vi siano riportati i dati indicati nell’allegato. Gli accertamenti integrativi indicati nella cartella sanitaria e di rischio, vistati e numerati dal medico, devono essere allegati alla cartella stessa. La conservazione dei dati sanitari raccolti deve essere assicurata per 40 anni dalla cessazione del lavoro comportante esposizione ad agenti cancerogeni.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro o di passaggio ad altra azienda, i dati del singolo lavoratore riportati nel registro e la cartella sanitaria e di rischio sono inviati all’organo di vigilanza competente e all’ISPESL. In caso di cessazione dell’attività dell’azienda, di trasferimento o conferimento di attività, i registri e le cartelle sanitarie e di rischio sono trasmessi all’ISPESL.

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