Lo prevede la Posizione comune (CE) n. 17/2002 definita dal Consiglio il 19 dicembre 2001
Il Parlamento europeo ed il Consiglio dell’ Unione europea sono convinti che è necessario garantire un livello elevato ed uniforme di sicurezza per i cittadini europei nel settore dell’aviazione civile mediante l’adozione di regole di sicurezza comuni e mediante misure per garantire che i prodotti, le persone e le organizzazione nella Comunità rispettino tali regole e quelle adottate in materia di protezione dell’ambiente. I risultati delle inchieste sugli incidenti aerei dovrebbero essere utilizzati con sollecitudine, in particolare quando riguardano difetti concernenti la progettazione degli aeromobili e/o aspetti operativi in modo da assicurare la fiducia nei confronti dei trasporti aerei. La convenzione sull’aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 ( ” convenzione di Chicago”), alla quale hanno aderito tutti gli Stati membri, prevede già norme standard pere garantire la sicurezza dell’aviazione civile e la protezione ambientale ad essa relativa. I requisiti essenziali della Comunità e le regole adottate per la loro attuazione dovrebbero assicurare che gli Stati membri adempiano agli obblighi introdotti dalla convenzione di Chicago, compresi quelli relativi ai paesi terzi. Partendo da tali premesse è stata adottata la Posizione comune (CE) n. 17/2002 definita dal Consiglio il 19 dicembre 2001 in vista dell’adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’ Agenzia europea per la sicurezza aerea ( pubblicata sulla G.U.C.E. C 58 E/44 del 5 marzo 2002). Dunque, il regolamento parte dalla necessità di stabilire appropriate misure, sia per assicurare la necessaria protezione di dati sensibili che per fornire al pubblico adeguate informazioni per quanto riguarda il livello di sicurezza dell’aviazione civile e di relativa protezione ambientale, tenendo conto del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001. Tali compiti dovrebbero essere svolti da un singolo organismo specializzato. Occorre, pertanto, che nell’ambito della struttura istituzionale della Comunità e dell’ equilibrio dei poteri, creare un’ Agenzia europea per la sicurezza aerea che sia indipendente per le questioni tecniche e sia dotata di autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria. Secondo il regolamento, l’ Agenzia è autorizzata a sviluppare la sua competenza in tutti gli aspetti della sicurezza dell’aviazione civile e della protezione civile. Essa dovrà assistere la Commissione nell’elaborazione della necessaria legislazione e assistere gli Stati membri e l’industria nella relativa esecuzione. Dovrà predisporre specifiche di certificazione e materiale esplicativo, effettuare accertamenti tecnici e rilasciare certificati. E’ auspicabile che l’ Agenzia assista, fra l’altro, la Comunità e gli Stati membri nel campo delle relazioni internazionali, ivi compresi l’armonizzazione delle regole, il mutuo riconoscimento delle approvazioni e la cooperazione tecnica.
Fonte: Eur-Lex
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