Nel Decreto Legge n. 91/2014 disposizioni per superare procedure d’infrazione contro l’Italia su valutazione d’impatto ambientale

Il Decreto, all’articolo 17, introduce le disposizioni finalizzate a superare le censure mosse dalla Commissione europea nelle due procedure d’infrazione avviate nei confronti dell’Italia in materia di valutazione d’impatto ambientale

In particolare, la procedura di infrazione 2009/2086 è stata avviata per non conformità delle norme nazionali (Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.) con la direttiva VIA 2011/92/UE relativamente alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) e alla non corretta trasposizione delle definizioni di alcune categorie di progetti.

La procedura 2013/2170 è stata avviata per la non corretta trasposizione della categoria progettuale relativa alle opere di regolazione dei corsi d’acqua.

Per il superamento del rilievo principale della procedura 2009/2086, l’articolo 17 del D.L.91/2014 prevede l’emanazione di Linee guida nazionali destinate a ridefinire i criteri e le soglie per determinare l’assoggettamento alla procedura di verifica dei progetti dell’Allegato IV del D.Lgs.152/2006 e s.m.isulla base di tutti i criteri dell’Allegato III della direttiva VIA e non solo sulla base di criteri dimensionali e localizzativi . Per gli altri rilievi formulati dalla Commissione europea per la non corretta trasposizione della normativa comunitaria (sia in relazione alla procedura 2009/2086 che alla 2013/2170), sono previste modifiche puntuali degli articoli e degli Allegati II e IV alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

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