Non più segreto sui documenti con più di 30 anni.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16-4-2008 è pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 2008 concernente i “Criteri per l’ individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato.

Si tratta di uno degli ultimi importanti provvedimenti, adottati dal Governo Prodi che pone fine all’ era dei segreti di Stato eterni. Infatti, dal 1° maggio i documenti sottoposti a “segreto di Stato” potranno durare al massimo quindici anni rinnovabili di altri quindici, per un totale massimo di trent’ anni.

Quindi, saranno cancellati gli omissis vecchi di almeno tre decenni su notizie, informazioni, documenti, atti, attività, cose e luoghi bollati come top segret. Per questo potranno essere accessibili gli archivi che costituiscono tanti misteri della nostra storia, più o meno recente, e si potrà fare più luce su molti misteri over 30. Basti pensare al sequestro di Aldo Moro, presidente della DC rapito dalle Brigate Rosse il 16 marzo 1978 e ucciso dopo 55 giorni di prigionia, od alle stragi nere dell’ Italicus, l’ espresso Roma-Monaco di Baviera che fu fatto esplodere la notte del 4 agosto 1974 con un triste bilancio di 12 morti e quarantaquattro feriti, e di Piazza Fontana a Milano, dove il pomeriggio del 12 dicembre 1969 persero la vita diciassette persone e ne rimasero ferite altre ottantuno.

Grazie, infatti, al decreto del Presidente del Consiglio uscente Prodi, datato 8 aprile 2008, finalmente cadrà la cortina del segreto di Stato. Questo decreto, in realtà, è incentrato sui criteri per individuare ciò che può essere oggetto di segreto di Stato e si basa su quanto stabilito dalla legge sulla nuova disciplina del segreteo, la legge n. 124/2007. Contiene in allegato un elenco di “materie” di riferimento, cioè di tipologie di “cose” che possono essere classificate come segretissime. In tale elenco, ad esempio, compaiono i dati di riconoscimento autentici o di copertura, nonché le posizioni documentali, degli 007 civili e militari, oppure l’ ordinamento e la dislocazione delle Forze Armate, sia in pace sia in guerra, od anche l’ armamento, l’ equipaggiamento, i veicoli, i mezzi ed i materiali speciali in dotazione al personale appartenente ai servizi.

Tutto questo, precisa il decreto, ferma restando la necessità di valutare in concreto ogni singolo caso. Per quanto concerne, invece, l’ accesso alla documentazione non più secretata, il provvedimento stabilisce che, Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita l’ amministrazione interessata, dovrà valutare in via preliminare il reale interesse diretto, concreto ed attuale collegato all’ oggetto dell’ accesso da parte del richiedente, oltre che il fondamento giuridico circa la qualità soggettiva del richiedente stesso e a finalità per la quale l’ accesso sarà richiesto.

Inoltre, è stabilito che, una volta cessato il vincolo del segreto di Stato, “in nessun caso può esservi esclusione del diritto di accesso motivata con ragioni di segretezza”.

(LG-FF)

Approfondimenti

Precedente

Prossimo