Norme comuni europee per la sicurezza dell’ aviazione civile

Il Regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002.

Su proposta della Commissione europea e previa consultazione del Comitato delle regioni, è stato adottato il Regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’ Unione Europea del 16 dicembre 2002 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’ aviazione civile, pubblicato sulla G.U.C.E. L 355/1 del 30 dicembre 2002. Con questo Regolamento, la Comunità europea intende fissare delle norme che possano garantire costantemente la protezione dei cittadini nel settore dell’ aviazione civile, prevenendo qualsiasi atto di interferenza illecita. Ferme restando le norme degli Stati membri relative alla sicurezza nazionale e alle misure da adottarsi sulla base del Titolo VI del Trattato sull’ Unione europea, tale obiettivo dovrà essere conseguito mediante l’ adozione di utili disposizioni nel settore della politica del trasporto aereo che istituiscano norme fondamentali comuni, basate sulle attuali raccomandazioni della Conferenza europea per l’ aviazione civile (CEAC), Documento 30. L’ ulteriore obiettivo del regolamento è fornire la base per l’ interpretazione uniforme delle disposizioni pertinenti la Convenzione sull’ aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 ( Convenzione di Chicago) che detta le norme minime atte a garantire la sicurezza dell’ aviazione civile.Gli strumenti per conseguire gli obiettivi fissati nel Regolamento sono: a ) la definizione di norme fondamentali comuni sulle misure di sicurezza aerea; b) l’ istituzione di meccanismi adeguati per controllare l’ applicazione delle norme. Le misure istituite dal Regolamento si devono applicare a tutti gli aeroporti situati nei territori degli Stati membri cui si applica il trattato. Le misure necessarie per l’ attuazione e per l’ adeguamento di tali norme fondamentali comuni sono adottate tenendo nella debita considerazione i diversi tipi di operazioni e la sensibilità delle misure relative a : a) criteri di rendimento e prove di accettazione delle apparecchiature; b)procedure particolareggiate contenenti informazioni sensibili; c) criteri particolareggiati di esenzione dalle misure di sicurezza. La competente autorità di uno Stato membro può, sulla base di una valutazione del rischio locale, e ove l’ applicazione delle misure specificate nell’ allegato al regolamento possa essere sproporzionata, oppure quando dette misure non possano essere attuate a causa di motivi pratici oggettivi, adottare misure nazionali di sicurezza per fornire un adeguato livello di protezione negli aeroporti: a) con una media annuale di due voli commerciali al giorno, oppure b) soltanto con voli dell’ aviazione generale; oppure c) con un’ attività commerciale limitata ad aeromobili di peso massimo di decollo ( Maximum off Weight-MTOW )inferiore a 10 t o con un numero di posti inferiori a 20, tenuto conto delle specificità di tali piccoli aeroporti. Entro tre mesi dall’ entrata in vigore del Regolamento ( fine marzo 2003), ciascuno Stato membro adotta un programma nazionale per la sicurezza dell’aviazione civile, inteso a garantire l’ applicazione delle norme comuni. Nell’ Allegato al Regolamento vengono indicate alcune norme tecniche da adottare che vanno dai requisiti per la progettazione degli aeroporti ai controlli di accesso agli aeroporti stessi, dal controllo del personale, degli oggetti trasportati e dei veicoli all’ ispezione e controllo degli aeromobili: dai controlli sui passeggeri e dei bagagli a mano al controllo sui diplomatici; dal controllo e protezione dei bagagli da stiva al trasporto con aeromobile cargo; alle linee guida per l’ utilizzo delle apparecchiature di sicurezza aerea alle norme e procedure per l’ uso degli apparecchi a raggi X per la sicurezza.

Fonte: Eur-Lex

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