Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE C 70E/21 del 27 marzo 2007 è pubblicata la Posizione comune (CE) n. 3/2007 definita dal Consiglio dell11 dicembre 2006 in vista delladozione di un nuovo regolamento(CE) del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norma comuni per la sicurezza dellaviazione civile e che abroga il regolamento(CE) n. 2320/2002.
Il nuovo regolamento(CE) sulla istituzione di norme comuni per la sicurezza dellaviazione civile, sarà adottato entro il 2007 al fine di proteggere le persone e i beni nellUnione europea, impedendo che vengano commessi atti di interferenza illecita nei confronti di aeromobili civili.
Considerata la necessità di assicurare una maggiore flessibilità nelladozione delle misure e delle procedure di sicurezza in modo da tenere conto dellevolversi della valutazione dei rischi e consentire lintroduzione di nuove tecnologie, è opportuno secondo la Posizione Comune (CE) n.3/2007 definita dal Consiglio l11 dicembre 2006 che il nuovo regolamento si limiti a definire i principi fondamentali delle misure che devono essere adottate per proteggere laviazione civile contro gli atti di interferenza illecita, senza specificare i dettagli tecnici e procedurali relativi alla loro concreta attuazione.
Ferme restando le disposizioni della convenzione sui reati e su altri atti compiuti a bordo di aeromobili (Tokyo 1963), della convenzione per la repressione del sequestro illecito di aeromobili (LAja 1970) e della convenzione per la repressione degli atti illeciti nei confronti della sicurezza dellaviazione civile (Montreal 1971), il nuovo regolamento riguarda anche le misure di sicurezza che si applicano a bordo degli aeromobili appartenenti a vettori aerei della Comunità o durante il volo di tali aeromobili.
Ogni Stato membro potrà decidere autonomamente se ricorrere ad agenti responsabili della sicurezza sugli aeromobili registrati nel proprio territorio e sugli aeromobili di vettori titolari di una licenza rilasciata da tale Stato membro.
Con ladozione del nuovo regolamento(CE) il contenuto del regolamento(CE) n. 2320/2002 sarà abrogato in quanto il nuovo regolamento, tenendo conto dellesperienza maturata nel settore, è finalizzato a semplificare, armonizzare e chiarire le norme vigenti, nonché a migliorare i livelli di sicurezza.
Il nuovo regolamento(CE) sarà applicato:
a) a tutti gli aeroporti o parti di aeroporti situati nel territorio di uno Stato membro che non siano utilizzati esclusivamente per scopi militari;
b) a tutti gli operatori, compresi i vettori aerei, che forniscono servizi negli aeroporti di cui alla lettera a);
c) a tutti i soggetti che applicano norme per la sicurezza aerea operanti in locali situati allinterno o allesterno del sedime aeroportuale, che forniscono beni e/o prestano servizi nellambito degli aeroporti di cui alla lettera a) o tramite essi.
Considerata la necessità di assicurare una maggiore flessibilità nelladozione delle misure e delle procedure di sicurezza in modo da tenere conto dellevolversi della valutazione dei rischi e consentire lintroduzione di nuove tecnologie, è opportuno secondo la Posizione Comune (CE) n.3/2007 definita dal Consiglio l11 dicembre 2006 che il nuovo regolamento si limiti a definire i principi fondamentali delle misure che devono essere adottate per proteggere laviazione civile contro gli atti di interferenza illecita, senza specificare i dettagli tecnici e procedurali relativi alla loro concreta attuazione.
Ferme restando le disposizioni della convenzione sui reati e su altri atti compiuti a bordo di aeromobili (Tokyo 1963), della convenzione per la repressione del sequestro illecito di aeromobili (LAja 1970) e della convenzione per la repressione degli atti illeciti nei confronti della sicurezza dellaviazione civile (Montreal 1971), il nuovo regolamento riguarda anche le misure di sicurezza che si applicano a bordo degli aeromobili appartenenti a vettori aerei della Comunità o durante il volo di tali aeromobili.
Ogni Stato membro potrà decidere autonomamente se ricorrere ad agenti responsabili della sicurezza sugli aeromobili registrati nel proprio territorio e sugli aeromobili di vettori titolari di una licenza rilasciata da tale Stato membro.
Con ladozione del nuovo regolamento(CE) il contenuto del regolamento(CE) n. 2320/2002 sarà abrogato in quanto il nuovo regolamento, tenendo conto dellesperienza maturata nel settore, è finalizzato a semplificare, armonizzare e chiarire le norme vigenti, nonché a migliorare i livelli di sicurezza.
Il nuovo regolamento(CE) sarà applicato:
a) a tutti gli aeroporti o parti di aeroporti situati nel territorio di uno Stato membro che non siano utilizzati esclusivamente per scopi militari;
b) a tutti gli operatori, compresi i vettori aerei, che forniscono servizi negli aeroporti di cui alla lettera a);
c) a tutti i soggetti che applicano norme per la sicurezza aerea operanti in locali situati allinterno o allesterno del sedime aeroportuale, che forniscono beni e/o prestano servizi nellambito degli aeroporti di cui alla lettera a) o tramite essi.
Fonte: Eur-Lex
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