Norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE C 70E/21 del 27 marzo 2007 è pubblicata la Posizione comune (CE) n. 3/2007 definita dal Consiglio dell’11 dicembre 2006 in vista dell’adozione di un nuovo regolamento(CE) del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norma comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento(CE) n. 2320/2002.

Il nuovo regolamento(CE) sulla istituzione di norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile, sarà adottato entro il 2007 al fine di proteggere le persone e i beni nell’Unione europea, impedendo che vengano commessi atti di interferenza illecita nei confronti di aeromobili civili.
Considerata la necessità di assicurare una maggiore flessibilità nell’adozione delle misure e delle procedure di sicurezza in modo da tenere conto dell’evolversi della valutazione dei rischi e consentire l’introduzione di nuove tecnologie, è opportuno – secondo la Posizione Comune (CE) n.3/2007 definita dal Consiglio l’11 dicembre 2006 –che il nuovo regolamento si limiti a definire i principi fondamentali delle misure che devono essere adottate per proteggere l’aviazione civile contro gli atti di interferenza illecita, senza specificare i dettagli tecnici e procedurali relativi alla loro concreta attuazione.
Ferme restando le disposizioni della convenzione sui reati e su altri atti compiuti a bordo di aeromobili (Tokyo 1963), della convenzione per la repressione del sequestro illecito di aeromobili (L’Aja 1970) e della convenzione per la repressione degli atti illeciti nei confronti della sicurezza dell’aviazione civile (Montreal 1971), il nuovo regolamento riguarda anche le misure di sicurezza che si applicano a bordo degli aeromobili appartenenti a vettori aerei della Comunità o durante il volo di tali aeromobili.
Ogni Stato membro potrà decidere autonomamente se ricorrere ad agenti responsabili della sicurezza sugli aeromobili registrati nel proprio territorio e sugli aeromobili di vettori titolari di una licenza rilasciata da tale Stato membro.
Con l’adozione del nuovo regolamento(CE) il contenuto del regolamento(CE) n. 2320/2002 sarà abrogato in quanto il nuovo regolamento, tenendo conto dell’esperienza maturata nel settore, è finalizzato a semplificare, armonizzare e chiarire le norme vigenti, nonché a migliorare i livelli di sicurezza.
Il nuovo regolamento(CE) sarà applicato:
a) a tutti gli aeroporti o parti di aeroporti situati nel territorio di uno Stato membro che non siano utilizzati esclusivamente per scopi militari;
b) a tutti gli operatori, compresi i vettori aerei, che forniscono servizi negli aeroporti di cui alla lettera a);
c) a tutti i soggetti che applicano norme per la sicurezza aerea operanti in locali situati all’interno o all’esterno del sedime aeroportuale, che forniscono beni e/o prestano servizi nell’ambito degli aeroporti di cui alla lettera a) o tramite essi.

Fonte: Eur-Lex

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