Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 217/36 del 22.8.2007 è pubblicata la Decisione della Commissione (2007/570/CE) del 20 agosto 2007 recante modifica della decisione 2003/634/CE che approva i programmi attuati per ottenere la qualifica di zone riconosciute o di aziende riconosciute in zone non riconosciute per quanto concerne le malattie del pesce che sono la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN).
Con ladozione della presente decisione, gli allegati I e II della decisione 2003/634/CE sono sostituiti dal testo dellallegato alla presente decisione stessa.
Conseguentemente, per quanto riguarda lItalia, avendo essa richiesto con lettera dell11 gennaio 2006 lapprovazione del programma da applicare in una azienda al fine di ottenere la qualifica di azienda riconosciuta in una zona non riconosciuta per quanto concerne la setticemia emorragica (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN), la Commissione europea ha esaminato attentamente il programma presentato e lha trovato conforme allarticolo 10 della direttiva 91/67/CEE del 28 gennaio 1991 che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti dacquicoltura. La Commissione stessa ha quindi chiesto che tale programma sia approvato e inserito nellelenco dellallegato II della decisione 2003/634/CE.
Anche i programmi applicabili alla zona di Val di Sole e Val di Non e alla zona Val Banale nella provincia autonoma di Trento e il programma applicabile alla zona in Valle del Torrente Venina in Lombardia sono stati conclusi e perciò devono essere eliminati dallallegato I della Decisione 2003/634/CE.
Conseguentemente, per quanto riguarda lItalia, avendo essa richiesto con lettera dell11 gennaio 2006 lapprovazione del programma da applicare in una azienda al fine di ottenere la qualifica di azienda riconosciuta in una zona non riconosciuta per quanto concerne la setticemia emorragica (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN), la Commissione europea ha esaminato attentamente il programma presentato e lha trovato conforme allarticolo 10 della direttiva 91/67/CEE del 28 gennaio 1991 che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti dacquicoltura. La Commissione stessa ha quindi chiesto che tale programma sia approvato e inserito nellelenco dellallegato II della decisione 2003/634/CE.
Anche i programmi applicabili alla zona di Val di Sole e Val di Non e alla zona Val Banale nella provincia autonoma di Trento e il programma applicabile alla zona in Valle del Torrente Venina in Lombardia sono stati conclusi e perciò devono essere eliminati dallallegato I della Decisione 2003/634/CE.
Fonte: Eur-Lex
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