Il presente regolamento, le cui misure sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dellaviazione civile, prevede disposizioni generali ad integrazione delle norme fondamentali stabilite nellallegato del regolamento (CE) n. 300/2008 per:
a) permettere metodi di screening, secondo quanto disposto nella parte A dellallegato;
b) proibire categorie di articoli, secondo quanto disposto nella parte B dellallegato;
c) indicare i motivi per il rilascio dellautorizzazione allaccesso allarea lato volo e alle aree sterili, secondo quanto disposto nella parte C dellallegato;
d) consentire metodi per lispezione dei veicoli, lo screening di sicurezza degli aeromobili e le ispezioni degli stessi, secondo quanto disposto nella parte D dellallegato;
e) fissare criteri per il riconoscimento dellequivalenza delle norme di sicurezza dei paesi terzi, secondo quanto disposto nella parte E dellallegato;
f) fissare le condizioni alle quali le merci e la posta sono sottoposte allo screening o ad altri controlli di sicurezza e stabilire la procedura per lapprovazione o la designazione degli agenti regolamentati, dei mittenti conosciuti e dei mittenti responsabili, secondo quanto disposto nella parte F dellallegato;
g) fissare le condizioni alle quali la posta o il materiale del vettore aereo sono sottoposti allo screening o ad altri controlli di sicurezza, secondo quanto disposto nella parte G dellallegato;
h) fissare le condizioni alle quali le provviste di bordo e le forniture per laeroporto sono sottoposte allo screening o ad altri controlli di sicurezza e stabilire le procedure per lì approvazione o la designazione dei fornitori regolamentati e dei fornitori conosciuti, secondo quanto disposto nella parte H dellallegato;
i) fissare criteri per la definizione delle parti critiche delle aree sterili, secondo quanto disposto nella parte I dellallegato;
j) stabilire i criteri che si applicano alla selezione delle persone che attuano, o che sono responsabili dellattuazione dello screening dei controlli dellaccesso o degli altri controlli di sicurezza e degli istruttori, nonché ai metodi di addestramento di tali persone o delle persone alle quali è rilasciato un tesserino dingresso in aeroporto o un tesserino di riconoscimento come membro di equipaggio, secondo quanto disposto nella parte J dellallegato; e
k) fissare le condizioni alle quali si possono applicare procedure speciali di sicurezza o esenzioni dai controlli di sicurezza, secondo quanto disposto nella parte K dellallegato.
Il presente regolamento è obbligatorio in ogni suo elemento e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
(LG-FF)