Norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 91/7 del 3 aprile 2009 è pubblicato il Regolamento(CE) N. 272/2009 della Commissione del 2 aprile 2009 che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile stabilite nell’allegato del regolamento(CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il Regolamento(CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento(CE) n. 2320/2002, stabilisce che la Commissione è tenuta ad adottare disposizioni generali intese a modificare, integrandoli, elementi non essenziali delle norme fondamentali comuni per la sicurezza dell’aviazione civile stabilite nell’allegato di detto regolamento.

Il presente regolamento, le cui misure sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell’aviazione civile, prevede disposizioni generali ad integrazione delle norme fondamentali stabilite nell’allegato del regolamento (CE) n. 300/2008 per:
a) permettere metodi di screening, secondo quanto disposto nella parte A dell’allegato;
b) proibire categorie di articoli, secondo quanto disposto nella parte B dell’allegato;
c) indicare i motivi per il rilascio dell’autorizzazione all’accesso all’area lato volo e alle aree sterili, secondo quanto disposto nella parte C dell’allegato;
d) consentire metodi per l’ispezione dei veicoli, lo screening di sicurezza degli aeromobili e le ispezioni degli stessi, secondo quanto disposto nella parte D dell’allegato;
e) fissare criteri per il riconoscimento dell’equivalenza delle norme di sicurezza dei paesi terzi, secondo quanto disposto nella parte E dell’allegato;
f) fissare le condizioni alle quali le merci e la posta sono sottoposte allo screening o ad altri controlli di sicurezza e stabilire la procedura per l’approvazione o la designazione degli agenti regolamentati, dei mittenti conosciuti e dei mittenti responsabili, secondo quanto disposto nella parte F dell’allegato;
g) fissare le condizioni alle quali la posta o il materiale del vettore aereo sono sottoposti allo screening o ad altri controlli di sicurezza, secondo quanto disposto nella parte G dell’allegato;
h) fissare le condizioni alle quali le provviste di bordo e le forniture per l’aeroporto sono sottoposte allo screening o ad altri controlli di sicurezza e stabilire le procedure per l’ì approvazione o la designazione dei fornitori regolamentati e dei fornitori conosciuti, secondo quanto disposto nella parte H dell’allegato;
i) fissare criteri per la definizione delle parti critiche delle aree sterili, secondo quanto disposto nella parte I dell’allegato;
j) stabilire i criteri che si applicano alla selezione delle persone che attuano, o che sono responsabili dell’attuazione dello screening dei controlli dell’accesso o degli altri controlli di sicurezza e degli istruttori, nonché ai metodi di addestramento di tali persone o delle persone alle quali è rilasciato un tesserino d’ingresso in aeroporto o un tesserino di riconoscimento come membro di equipaggio, secondo quanto disposto nella parte J dell’allegato; e
k) fissare le condizioni alle quali si possono applicare procedure speciali di sicurezza o esenzioni dai controlli di sicurezza, secondo quanto disposto nella parte K dell’allegato.

Il presente regolamento è obbligatorio in ogni suo elemento e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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