Norme per favorire l’ accesso dei disabili agli strumenti informatici

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2004 la Legge 9 gennaio 2004, n. 4 (la c.d. Legge Stanca)

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2004 è pubblicata la Legge 9 gennaio 2004, n. 4 ( nota anche come legge Stanca, cioè dal nome del proponente la legge stessa, Ministro senza portafoglio per l’ innovazione e le tecnologie ),che prevede nuove disposizioni per favorire l’ accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici. Il provvedimento mira a tutelare e garantire il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità, in ottemperanza al principio di uguaglianza, ai sensi dell’ articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana il quale recita che ” Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E’ compito della Repubblica rimuovere tutti gli ostacoli…che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’ effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’ organizzazione politica, economica e sociale del Paese “. La presente legge, dunque, viene applicata alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell’ articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici. La concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l’ acquisto di beni e servizi informatici destinati all’ utilizzo da parte di lavoratori disabili o del pubblico, anche per la predisposizione di postazioni di telelavoro, è subordinata alla rispondenza di tali beni e servizi ai requisiti di accessibilità stabiliti all’ articolo 11del citato decreto. I datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione del dipendente disabile la strumentazione hardware e software e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado.Entro 90 gg dalla data di entrata in vigore della legge, con regolamento emanato ai sensi dell’ art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1998, n. 400 saranno definiti: a) i criteri e i principi operativi e organizzativi per l’ accessibilità; b) i contenuti di cui all’ art.6, comma 2; c) i controlli esercitabili sugli operatori privati che hanno resa nota l’ accessibilità dei propri siti e delle proprie applicazioni informatiche; d) i controlli esercitabili sui soggetti di cui all’ art. 3, comma 1. Inoltre, entro 120 gg, il Ministro per le l’ innovazione e le tecnologie, consultate le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con proprio decreto, stabilirà le linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli per l’ accessibilità e le metodologie tecniche per la verifica dell’ accessibilità dei siti INTERNET, nonché i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tale fine.

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