Norme per la sicurezza antincendio negli eliporti ed elisuperfici.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2007 è pubblicato il Decreto 26 ottobre 2007, n. 238 del Ministro degli interni relativo al “Regolamento recante norme per la sicurezza antincendio negli eliporti ed elisuperfici”.

Le disposizioni del presente decreto si applicano a:

a) eliporti;

b) elisuperfici di cui all’articolo 14 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 1° febbraio 2006.

Gli eliporti e le elisuperfici devono essere dotati del servizio di assistenza antincendio secondo le previsioni del presente decreto e devono essere in possesso degli ulteriori requisiti di cui all’articolo 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930.

Il responsabile dell’assistenza antincendio è il gestore dell’eliporto o dell’elisuperficie individuato ai sensi del decreto del Miniatro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006.

Nel caso di eliporti inseriti in aeroporti il responsabile è il gestore aeroportuale definito dall’articolo 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930.

Ai fini della determinazione dei quantitativi minimi di sostanze estinguenti, delle dotazioni e degli organici che devono essere disponibili, negli eliporti e nelle elisuperfici, gli stessi sono suddivisi secondo le classi antincendio, identificate nella tabella A allegata al presente decreto e determinate in funzione della lunghezza fuori tutto dell’elicottero più lungo che li utilizza regolarmente.

(LG-FF)

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