Norme più severe per il riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre 2008 è pubblicato il Decreto Legislativo 3 ottobre 2008, n. 159 riguardante le “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 recante attuazione della direttiva 2005/85/CE relativa alle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato”.

Sono avvenuti i primi ritocchi alle norme che regolano il riconoscimento e lo status di rifugiato in vigore dallo scorso gennaio, a recepimento della direttiva comunitaria del 2005.
Sono contenuti nel decreto legislativo n. 159/2008 entrato in vigore il 5 novembre.
Vediamo quali sono le principali novità. Innanzitutto il ministro dell’Interno avrà più peso, perché d’ora in poi dovrà nominare direttamente ( cioè non più su proposta del Presidente del Consiglio) le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, a cui spetta il riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato, e poiché gli sarà possibile, in caso di revoca, effettuare la nomina di un rappresentante dell’ente locale, su indicazione del sindaco del Comune presso cui ha sede la Commissione territoriale.
Anche i prefetti avranno più poteri, visto che avranno il compito di fissare un luogo di residenza od un’area geografica dove i richiedenti asilo possano circolare, in attesa che la loro istanza sia esaminata.
Scatteranno poi nuovi e più severi obblighi per i richiedenti, cioè quello di comparizione davanti alla Commissione territoriale, in caso di convocazione, e quello di consegna di tutti i documenti inerenti la domanda, compreso il passaporto.
Queste regole sostituiscono le indicazioni di collaborazione in senso meno specifico contenute, appunto, nel precedente decreto legislativo ( Dlgs. N. 25/2008).
Perderà il diritto all’ospitalità in in centro di accoglienza apposito che avrà già a proprio carico un provvedimento di espulsione precedente alla presentazione della domanda di asilo, oppure chi si vedrà respinta istanza .
La Commissione territoriale avrà inoltre facoltà di rigettare la domanda per altri due motivi in più rispetto al vecchio provvedimento. In primo luogo per “manifesta infondatezza”, nel caso emergesse la palese in sussistenza dei presupposti previsti dal decreto legislativo n. 251/2007, che contiene norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi od apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale , oltre che le norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta; in secondo luogo, quando risulterà che la domanda sarà stata presentata solamente allo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.
Infine, si potrà fare ricorso entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione del rigetto della domanda d’asilo, non solo nei casi di accoglienza, ma anche in quelli di trattenimento previsti dal precedente decreto legislativo di gennaio.

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