Norme procedurali per l’effettuazione dei controlli anti – doping

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2005 è pubblicato il Decreto 30 dicembre 2004 del Ministero della salute contenente le norme procedurali per l’effettuazione dei controlli anti-doping e per la tutela della salute, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge 14 dicembre 2000, n. 376.

La Legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante “Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping ed in particolare l’art. 3, comma 1, lettera b), prevede che la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive” determina, anche in conformità delle indicazioni del CIO e di altri organismi ed istituzioni competenti, i casi, i criteri e le metodologie dei controlli antidoping…tenuto conto delle caratteristiche delle competizioni e delle attività sportive stesse “. Considerata la necessità di adeguare le norme procedurali che, riferendosi alla legge 376/2000, ha portato all’emanazione del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia dei dati personali”, che prevedono disposizioni tecniche per l’effettuazione di controlli antidoping per la rilevazione di rhuEpo e/o suoi analoghi nelle orine, il Ministero della salute – su proposta della Commissione di vigilanza sul doping e per la salute nelle attività sportive espressa in data 21 dicembre 2004 – ha ritenuto opportuno emanare il Decreto 30 dicembre 2004 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2005.
Le disposizioni del decreto ministeriale sostituiscono integralmente le disposizioni contenute nel precedente decreto 7 agosto 2002 e vengono adottate le norme procedurali previste dall’art. 3, comma 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 alla quale viene data piena applicazione.

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