Nota INL con le prime indicazioni in merito all’utilizzo di locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei per attività lavorative

Con la Nota INL n. 811, del 29 gennaio 2025, indirizzata alle Direzioni interregionali del lavoro, agli Ispettorati d’area metropolitana e territoriali del lavoro e al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro si forniscono le prime indicazioni in merito all’art. 1, comma 1, lett. e della Legge n. 203/2024 che modifica all’art. 65 del D.Lgs. n. 81/2008.

 

Nota INL n. 811 – 29 gennaio 2025

Oggetto: Art. 65 del d.lgs. n. 81/2008, modificato dall’art. 1, comma 1, lett. e, legge n. 203/2024. Prime indicazioni

Il 12 gennaio 2025 è entrata in vigore la legge n. 203/2024, pubblicata in data 28 dicembre 2024, con la quale si modificano i commi 2 e 3 dell’art. 65 del d.lgs. n. 81/2008. Acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si è espresso con nota n. 795 del 28/01/2025, si forniscono le seguenti indicazioni.

L’art. 1, co 1, lettera e), della legge n. 203/2024 stabilisce che:
2. in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, è consentito l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.
3. Il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l’uso dei locali di cui al presente articolo allegando adeguata documentazione, individuata con apposita circolare dell’INL, che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 2. I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al primo periodo. Qualora l’ufficio territoriale dell’INL richieda ulteriori informazioni, l’utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell’ufficio medesimo.

Le modifiche apportate dalla norma attribuiscono all’Ispettorato Nazionale del Lavoro competenza in merito all’uso in deroga dei lavori chiusi sotterranei o semi-sotterranei prevedendo che il datore di lavoro effettui una comunicazione tramite pec prima dell’utilizzo dei locali.
Il legislatore ha esteso, inoltre, la nuova disciplina anche alle attività lavorative che si svolgono nei locali sotterranei o semi-sotterranei quando ricorrono “particolari esigenze tecniche”.

1. LA COMUNICAZIONE
1.1 DIVIETI
1.2 GAS RADON
2. VOLTURE
3. MODIFICHE AI LOCALI AUTORIZZATI
4. LOCALI CON PARTICOLARI ESIGENZE TECNICHE
5. ISTANZA PRESENTATE ALLE ASL PRIMA DELLA MODIFICA
6. ULTERIORI INFORMAZIONI
7. DINIEGO

Fonte: INL

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