Note orientative sull’ emissione deliberata nell’ ambiente di O.G.M.

La Decisione del Consiglio dell’ UE del 3 0ttobre 2002

Sulla G.U.C.E. L 280/27 del 18 ottobre 2002 è stata pubblicata la Decisione del Consiglio dell’ UE del 3 ottobre 2002 che stabilisce note orientative ad integrazione dell’ allegato VII della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’ emissione deliberata nell’ ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio. Come previsto dalla direttiva citata, prima dell’ immissione in commercio di un organismo geneticamente modificato, come tale o come componente di un prodotto, deve essere presentata una notifica all’ autorità competente dello Stato membro nel quale l’ OGM deve essere messo in commercio per la prima volta e il notificante deve altresì provvedere affinchè il monitoraggio e la relazione sull’ emissione deliberata nell’ ambiente di OGM siano effettuati alle condizioni previste nell’ autorizzazione all’ immissione in commercio, a norma dell’ art. 13, paragrafo 2, dell’ art. 19 paragrafo 3 e dell’ art. 20 delle medesima direttiva. La notifica deve pertanto prevedere un piano di monitoraggio che comprenda una proposta sulla durata del piano, ai sensi delle disposizioni dell’ allegato VII della direttiva 2001/18/CE. Poiché lo stesso Allegato VII dovrebbe essere integrato da note destinate a fornire linee guida dettagliate sugli obiettivi, sui principi generali e sull’ elaborazione del piano di monitoraggio, con la Delibera del 3 ottobre 2002 il Consiglio ha provveduto a tali integrazioni. Infatti, l’ allegato alla Delibera specifica gli obiettivi del monitoraggio e i principi generali del monitoraggio, descrivendo, inoltre, a grandi linee il quadro generale per l’ elaborazione di appositi piani di monitoraggio post-vendita.Poiché la notifica deve contenere un fascicolo di informazioni tecniche, compresa una valutazione completa del rischio ambientale, nell’ ambito delle note integrative viene sottolineato che questa deve considerarsi fra gli obiettivi prioritari. La valutazione del rischio ambientale è finalizzata ad individuare e valutare caso per caso i potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull’ ambiente, diretti o indiretti, immediati o differiti, derivanti dall’ immissione i commercio di un OGM. L’ obiettivo del monitoraggio post-vendita, quale specificato nell’ allegato VII della direttiva, è invece di : – confermare la correttezza delle ipotesi formulate nella valutazione del rischio ambientale sulla comparsa e sull’ impatto di potenziali effetti negativi di un OGM o del suo uso, e – individuare la comparsa di effetti negativi di un OGM o del suo uso sulla salute umana o sull’ ambiente che non siano stati previsti nella valutazione del rischio ambientale.

Fonte: Eur-Lex

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