Nuova direttiva CE in materia di sostanze e preparati pericolosi

Proposta la venticinquesima modifica della direttiva 76/769/CEE

Entro il 31 dicembre 2002 dovranno entrare in vigore nell’ Unione europea le nuove disposizioni legislative, regolamentari e amministrative proposte nella direttiva presentata dalla Commissione il 12 febbraio 2002 e adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’ Unione europea con la ” Proposta di direttiva recante la venticinquesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e d’uso di talune sostanze e preparati pericolosi ( sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione)”, pubblicata sulla G.U.C.E. C 126 E/398 del 28 maggio 2002. La direttiva 76/769/CEE stabilisce restrizioni relative alla commercializzazione ed all’ impiego di alcune sostanze e preparati pericolosi ed i relativi provvedimenti si inseriscono nel quadro del piano d’azione di cui alla decisione n. 646/96/CE del Parlamento e del Consiglio del 29 marzo 1996, che adotta un piano d’azione contro il cancro nell’ ambito del programma quadro per la sanità pubblica (1996-2000), prorogato fino alla fine del 2002 dalla decisione n. 521/2001/CE. La direttiva 94/60/CE del 20 dicembre 1994 recante la quattordicesima modifica della direttiva 76/769/CEE ha introdotto, mediante un’ appendice relativa ai punti 29, 30 e 31 dell’ allegato 1 della stessa direttiva, un elenco di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1 e 2. La direttiva 2001/59/CE della Commissione adottata il 6 agosto 2001, recante ventottesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, in particolare l’ allegato 1, contiene due sostanze recentemente classificate come cancerogene di categoria 1, diciannove sostanze recentemente classificate come cancerogene di categoria 2, una sostanza recentemente classificata come tossica per la riproduzione di categoria 1 e 16 sostanze recentemente classificate come tossiche per la riproduzione di categoria 2. Poiché tali sostanze devono integrare l’ elenco di cui all’ appendice dell’ allegato 1 della direttiva 76/769/CEE, il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno proposto di adottare una nuova direttiva con la quale vengono modificati gli elenchi di cui al ” Punto 29-Cancerogeni aggiungendovi alla categoria 1 sostanze come il Butano ( contenete0,1 butadiene), Isobutano ( contenente 0,1% di butadiene) e 1,3-Butadiene; buta-1,3-diene; mentre alla categoria 2 vanno aggiunte varie sostanze, tra le quali l’ ossido di berillio, il cromato di sodio, il Tricloroetilene, il Cloruro di benzile, ecc.. All’ elenco di cui al ” Punto 30-Mutageni relativo alla categoria 2 vanno aggiunte sostanze come il Cromato di sodio, ossido di propilene,ecc. All’ elenco di cui al ” Punto 31-Tossiche per la riproduzione viene modificato aggiungendo alla categoria 1 il 2-bromopropano e alla categoria 2 varie sostanze tra le quali il Flusilazolo (ISO), il Bis(2-metossietil)etere, l’ Acido metossiacetico, lo Ftalato di butile.

Fonte: Eur-Lex

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