Nuova revisione del codice di navigazione aerea

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 è pubblicato il Decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151 contenente “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 9 maggio 2005,n.96,recante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione.

A partire dal 29 aprile 2006 sono entrati in vigore o nuovi ritocchi subiti dal decreto legislativo n.96/2005, che revisionava la parte aeronautica del codice della navigazione. Questo restyling contenuto nel DLgs 15 marzo 2006,n. 151, prevede la modifica di alcuni articoli del codice, cambiando od eliminando parole ed intere frasi, mentre altri sono stati sostituiti in toto o, talvolta,del tutto abrogati. E’il caso, ad esempio ,dell’articolo 691, concernente i servizi della navigazione aerea, il quale è stato interamente riscritto. In particolare in esso viene precisato che, secondo quanto stabilito dalle leggi comunitarie, tali servizi si distinguono nelle seguenti categorie:
1) quelli inerenti il traffico aereo( servizi di controllo del traffico aereo, comprensivi dei servizi di controllo di area, dell’avvicinamento e dell’aeroporto; i servizi di informazioni di volo; i servizi consultivi sul traffico aereo e i servizi di allarme);
2) quelli di meteorologia aeronautica;
3) quelli di informazioni aeronautiche;
4) quelli di comunicazione navigazione e sorveglianza.
La fornitura di tali servizi spetta al’ENAV spa, società pubblica, per gli spazi aerei e gli aeroporti di competenza, mentre per lo svolgimento degli stessi è previsto che sia incaricato solo personale in possesso di apposita licenza o certificazione della stessa ENAV sotto la sorveglianza dell’ENAC ed in coordinamento con il gestore aeroportuale. La gestione concerne, per gli aeroporti di competenza, la disciplina ed il controllo della movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull’area di manovra e l’ordinato movimento degli aeromobili sui piazzali.Inoltre l’ENAV deve curare la gestione e la manutenzione degli impianti di assistenza visiva luminosa(AVL) di sua proprietà. E’anche previsto che alla gestione dei servizi di terra e degli aeroporti che alle procedure di gara possano partecipare imprese straniere non comunitarie.

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