Nella introduzione al capitolo 24C si legge, fra laltro, che:
1) Negli ultimi due decenni, si sono registrati profondi cambiamenti nel settore della radiodiffusione. Labolizione dei monopoli, la comparsa di nuovi operatori e i rapidi progressi tecnologici hanno modificato sostanzialmente il contesto concorrenziale. Lremittenza televisiva era tradizionalmente unattività riservata. Fin dai suoi esordi, tale attività è stata per lo più esercitata da imprese pubbliche in regime di monopolio, e questo principalmente a causa della limitata disponibilità di frequenze per la radiodiffusione e dei considerevoli ostacoli allingresso sul mercato.
2) Negli anni 70 tuttavia, gli sviluppi sociali ed economici hanno reso sempre più possibile agli stati EFTA consentire lingresso nel mercato anche ad altri operatori. Gli Stati EFTA hanno quindi deciso di aprire alla concorrenza nel mercato. Ciò ha portato ad unofferta più ampia per i consumatori, che si sono trovati a disporre di numerosi canali alternativi e nuovi servizi, ha favorito la nascita e la crescita di forti operatori a livello europeo, ha promosso lo sviluppo di nuove tecnologie e ha assicurato un maggiore pluralismo nel settore. Nellaprile il mercato alla concorrenza gli Stati EFTA hanno però considerato opportuno mantenere un servizio pubblico di radiodiffusione, per garantire la copertura di vari campo di attività e rispondere ad esigenze che gli operatori privati non avrebbero necessariamente soddisfatto in misura ottimale.
3) Laccresciuta con concorrenza e la contemporanea presenza di operatori finanziati dallo Stato hanno suscitato anche crescenti preoccupazioni circa le concisioni di uguaglianza della concorrenza, che sono state portate a conoscenza della Commissione europea da operatori privati. La maggior parte delle denunce riguardano presunte infrazioni allarticolo 61 dellaccordo SEE in relazione ai regimi di finanziamento pubblico in favore delle emittenti di servizio pubblico.
4) Questi orientamenti stabiliscono i principi che lAutorità seguirà nellapplicare larticolo 61 e larticolo 59, paragrafo 2, dellaccordo SEE, al finanziamento statale del servizio pubblico di radiodiffusione. Sintende così rendere quanto più trasparente possibile la politica dellAutorità in questo settore.
Comunque, la Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 1° gennaio 1999, sulle emissioni del servizio pubblico, sottolinea che le emissioni di servizio pubblico, date le funzioni culturali, sociali e democratiche che assolvono per il bene comune, hanno unimportanza essenziale per garantire la democrazia, il pluralismo, la coesione sociale e la diversità culturale e linguistica. Il servizio pubblico nel settore della radiodiffusione, pur avendo una chiara rilevanza economica, non è paragonabile al servizio pubblico in altri settori economici. Non vi è alcun servizio che raggiunga una fascia così ampia della popolazione, le fornisca al tempo stesso una quantità così elevata di informazioni e contenuti e, nel fare ciò, trasmetta ed influenzi le opinioni individuali e lopinione pubblica. Le emittenti pubbliche hanno quindi un ruolo importante nella promozione della diversità culturale in ogni paese, nellofferta di programmi educativi, nellinformazione obiettiva della pubblica opinione, nel garantire il pluralismo e nellofferta democratica e liberamente accessibile di intrattenimento di qualità.
(LG-FF)